Il Tar Campania condanna il Ministero dell’Interno e il Comune di Caserta a risarcire il titolare di una sala scommesse per i danni subiti dopo il rilascio e il successivo annullamento della licenza da parte della Questura. Con la sentenza n. 2945/2026, pubblicata oggi, i giudici amministrativi hanno riconosciuto un risarcimento complessivo di oltre 36mila euro per la lesione dell’affidamento maturato dall’imprenditore nella legittimità dell’autorizzazione inizialmente concessa.
La vicenda riguarda un esercente, autorizzato dalla Questura di Caserta, l’11 marzo 2024, ad avviare un’attività di raccolta scommesse . Prima del rilascio della licenza, il Comune aveva attestato la conformità dei locali anche rispetto alla normativa regionale sulle distanze dai cosiddetti “luoghi sensibili”, prevista dalla legge regionale campana n. 2 del 2020.
Dopo poche settimane, però, la situazione cambia. Un nuovo accertamento della Polizia Locale individua a meno di 250 metri dall’esercizio una cooperativa sociale che svolge attività didattiche e di doposcuola, rientranti tra i luoghi sensibili previsti dalla normativa regionale. Da qui l’avvio del procedimento di autotutela e, il 21 maggio 2024, l’annullamento definitivo della licenza da parte della Questura.
Il ricorrente non ha contestato la legittimità dell’annullamento, ma ha chiesto il risarcimento dei danni sostenendo di aver confidato in buona fede nella validità del titolo autorizzatorio. Secondo il Tar, tale affidamento era effettivamente tutelabile.
La sentenza richiama la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il privato che subisce un danno per aver confidato legittimamente in un provvedimento poi annullato fa valere un diritto soggettivo fondato sulla correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che l’imprenditore fosse stato indotto a sostenere spese e ad assumere obbligazioni economiche sulla base di un’autorizzazione rilasciata dopo un’istruttoria risultata errata.
Il Tar evidenzia infatti come la Questura si sia affidata alle verifiche effettuate dal Comune di Caserta, che aveva inizialmente escluso la presenza di luoghi sensibili nelle vicinanze del locale. Solo successivamente l’amministrazione comunale si è accorta dell’esistenza dell’attività didattica incompatibile con l’apertura della sala scommesse.
Per i giudici amministrativi non vi è alcuna responsabilità del titolare dell’attività. La legge, osserva il collegio, non impone al privato di verificare autonomamente il rispetto delle distanze, trattandosi di controlli demandati all’amministrazione. Al contrario, Comune e Questura avevano l’obbligo di svolgere un’istruttoria corretta e completa prima del rilascio della licenza.
Da qui la condanna solidale dei due enti al pagamento del danno, quantificato in 36.366 euro oltre rivalutazione e interessi. Il Tar ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per i canoni di locazione durante il periodo di validità della licenza, per la SCIA e gli elaborati tecnici, per i lavori edilizi e per l’impianto elettrico realizzati nei locali, oltre ai costi per gli arredi.
Respinta invece la richiesta di risarcimento per il mancato guadagno e per il danno all’immagine. Secondo il collegio, il ristoro può riguardare soltanto il cosiddetto “interesse negativo”, cioè le spese inutilmente sostenute confidando nell’efficacia del titolo amministrativo, ma non gli utili che l’attività avrebbe potuto generare nel tempo.







