Nuova iniziativa parlamentare sul caso della sponsorizzazione tra la S.S. Lazio e Polymarket. Dopo l’interrogazione a risposta in Commissione Finanze presentata nei giorni scorsi dal deputato del Partito Democratico Toni Ricciardi, ieri alla Camera è stata depositata un’ulteriore interrogazione a risposta in Commissione Sport firmata da altri deputati del PD (Mauro Berruto, Stefano Vaccari, Alberto Pandolfo e Paolo Ciani).
Nel testo si legge che, “da quanto si apprende dalla stampa di settore”, la società sportiva “ha recentemente sottoscritto un accordo di sponsorizzazione pluriennale con la piattaforma Polymarket, per un valore superiore a 22 milioni di dollari”.
I parlamentari ricordano inoltre che, nella partita Napoli-Lazio “vinta 2-0 dalla squadra biancoceleste”, “sulle maglie dei giocatori è comparso il marchio del nuovo sponsor, circostanza che ha dato immediata evidenza pubblica all’accordo anche nel contesto del campionato di Serie A”.
L’interrogazione definisce Polymarket una piattaforma che opera come “prediction market”, consentendo agli utenti “di acquistare e vendere probabilità relative a eventi futuri mediante cripto-attività, in un modello peer-to-peer non riconducibile ai tradizionali bookmaker”.
Nel documento si evidenzia che, in Italia, la piattaforma “non risulta titolare di concessione rilasciata” dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che, “con provvedimento del 22 ottobre 2025, è stata oggetto di oscuramento ai sensi della normativa vigente sul gioco illegale”.
I deputati aggiungono che, “a seguito del contenzioso promosso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”, “è stata successivamente consentita la sola accessibilità della componente informativa della piattaforma, permanendo il divieto relativo alle funzionalità di trading”.
Nel testo si sottolinea poi che “il quadro normativo italiano, fondato in particolare sulla legge n. 401 del 1989 e sul decreto-legge n. 104 del 2020, non contempla in modo specifico i mercati predittivi basati su tecnologie blockchain e cripto-attività”.
L’interrogazione richiama anche il divieto di pubblicità e sponsorizzazione per gli operatori del gioco con vincite in denaro introdotto dal cosiddetto “decreto dignità”, osservando che “la sponsorizzazione in oggetto appare collocarsi in una zona grigia normativa, consentendo la promozione di un soggetto non regolato in un contesto – quale il calcio di vertice – precluso agli operatori autorizzati”.
Secondo quanto riportato nell’atto parlamentare, l’accordo “prevede inoltre una collaborazione in ambito digitale e di analisi dei dati, con potenziali implicazioni sul coinvolgimento attivo dei tifosi in dinamiche assimilabili alla previsione di eventi”.
I deputati citano inoltre quanto comunicato dalla società sportiva, secondo cui “per il mercato italiano la collaborazione riguarderebbe esclusivamente attività di analisi, ‘fan intelligence’ e insight digitali, senza coinvolgimento diretto delle funzionalità di trading della piattaforma”.
Tale impostazione, si legge ancora nell’interrogazione, “pur formalmente distinta dall’attività di scommessa o trading, potrebbe determinare una forma di promozione indiretta della piattaforma nel suo complesso, inclusa la componente economica e predittiva”.
Con l’atto ispettivo, i parlamentari chiedono infine ai Ministri competenti “se siano a conoscenza dei fatti esposti” e “quali verifiche intendano adottare – per quanto di competenza – in ordine alla compatibilità di operazioni di sponsorizzazione con la disciplina vigente in materia di gioco, pubblicità e tutela dei consumatori, assicurando al contempo condizioni di equità tra operatori e adeguati livelli di protezione degli utenti”.
Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:
“Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che: da quanto si apprende dalla stampa di settore, la società sportiva S.S. Lazio ha recentemente sottoscritto un accordo di sponsorizzazione pluriennale con la piattaforma Polymarket, per un valore superiore a 22 milioni di dollari; nella partita Napoli-Lazio, vinta 2-0 dalla squadra biancoceleste, sulle maglie dei giocatori è comparso il marchio del nuovo sponsor, circostanza che ha dato immediata evidenza pubblica all’accordo anche nel contesto del campionato di Serie A; la suddetta piattaforma opera come « prediction market », consentendo agli utenti di acquistare e vendere probabilità relative a eventi futuri mediante cripto-attività, in un modello peer-to-peer non riconducibile ai tradizionali bookmaker; in Italia, la piattaforma non risulta titolare di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, con provvedimento del 22 ottobre 2025, è stata oggetto di oscuramento ai sensi della normativa vigente sul gioco illegale; a seguito del contenzioso promosso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è stata successivamente consentita la sola accessibilità della componente informativa della piattaforma, permanendo il divieto relativo alle funzionalità di trading; il quadro normativo italiano, fondato in particolare sulla legge n. 401 del 1989 e sul decreto-legge n. 104 del 2020, non contempla in modo specifico i mercati predittivi basati su tecnologie blockchain e cripto-attività; permane nell’ordinamento il divieto di pubblicità e sponsorizzazione per gli operatori del gioco con vincite in denaro, introdotto dal cosiddetto « decreto dignità », con conseguenti stringenti limitazioni per i concessionari autorizzati; la sponsorizzazione in oggetto appare collocarsi in una zona grigia normativa, consentendo la promozione di un soggetto non regolato in un contesto – quale il calcio di vertice – precluso agli operatori autorizzati; l’accordo prevede inoltre una collaborazione in ambito digitale e di analisi dei dati, con potenziali implicazioni sul coinvolgimento attivo dei tifosi in dinamiche assimilabili alla previsione di eventi; secondo quanto comunicato dalla società sportiva, per il mercato italiano la collaborazione riguarderebbe esclusivamente attività di analisi, « fan intelligence » e insight digitali, senza coinvolgimento diretto delle funzionalità di trading della piattaforma; tale impostazione, pur formalmente distinta dall’attività di scommessa o trading, potrebbe determinare una forma di promozione indiretta della piattaforma nel suo complesso, inclusa la componente economica e predittiva –: se siano a conoscenza dei fatti esposti e, in ogni caso, quali verifiche intendano adottare – per quanto di competenza – in ordine alla compatibilità di operazioni di sponsorizzazione con la disciplina vigente in materia di gioco, pubblicità e tutela dei consumatori, assicurando al contempo condizioni di equità tra operatori e adeguati livelli di protezione degli utenti”.







