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Cancellazione dall’elenco RIES illegittima: il Consiglio di Stato condanna ADM a risarcire il gestore per 40.000 euro

Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul tema della cancellazione dall’elenco RIES e delle conseguenze risarcitorie per gli operatori del settore, chiarendo in modo netto i confini della responsabilità dell’amministrazione.

La vicenda nasce dal provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la cancellazione di un’impresa individuale dall’elenco degli operatori abilitati alla gestione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. Un atto poi annullato in via definitiva dallo stesso Consiglio di Stato, che aveva ritenuto errata la valutazione dell’amministrazione in merito alla mancanza dell’autorizzazione ex articolo 86 TULPS.

A seguito della reiscrizione, la titolare dell’attività commerciale aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti, lamentando sia il mancato guadagno nel periodo di esclusione dal mercato, sia le conseguenze – anche personali – derivanti da un procedimento penale avviato in relazione alla vicenda.

In primo grado il Tar aveva riconosciuto solo in parte il danno economico, liquidandolo equitativamente in 20mila euro e respingendo le ulteriori richieste. Una decisione impugnata da entrambe le parti.

Con la sentenza pubblicata il 5 maggio 2026, Palazzo Spada respinge integralmente l’appello dell’Agenzia, confermando la sussistenza della responsabilità amministrativa. I giudici escludono infatti che l’errore possa essere giustificato dalla presunta incertezza normativa o dalla posizione espressa dal Comune interpellato nella fase istruttoria.

Secondo il Consiglio di Stato, il quadro normativo era chiaro e l’Agenzia, proprio in ragione delle proprie competenze tecniche, era tenuta a svolgere una valutazione autonoma e completa, senza limitarsi a recepire le indicazioni dell’ente locale. L’omessa verifica integra quindi una condotta colposa, soprattutto alla luce degli effetti particolarmente incisivi del provvedimento di cancellazione.

Sul fronte risarcitorio, viene invece accolto in parte l’appello incidentale dell’impresa. I giudici riconoscono che il danno patito non è un danno emergente, ma un lucro cessante, ossia il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di esercitare l’attività. Pur escludendo una quantificazione automatica basata sui ricavi degli anni precedenti, il Collegio ritiene che tali dati costituiscano un valido parametro per una valutazione equitativa più aderente alla realtà economica.

Tenendo conto anche dell’impatto delle restrizioni legate alla pandemia, il risarcimento viene quindi rideterminato in 40mila euro, somma ritenuta congrua e già comprensiva di rivalutazione e interessi maturati fino alla decisione.

Respinta invece la richiesta di risarcimento per i danni connessi al procedimento penale. Su questo punto il Consiglio di Stato chiarisce un passaggio importante: l’eventuale azione penale non è conseguenza diretta e immediata dell’atto amministrativo illegittimo, ma deriva da autonome valutazioni dell’autorità giudiziaria. Viene così escluso il nesso causale necessario per fondare la responsabilità dell’amministrazione.

Redazione Jamma
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