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Gestore slot cancellato dal RIES: il Consiglio di Stato riconosce il risarcimento di 20.000 euro per il ritardo dell’ADM

Il Consiglio di Stato interviene su un caso che tocca da vicino la gestione operativa del settore degli apparecchi da intrattenimento, chiarendo i confini della responsabilità dell’amministrazione e i presupposti per il risarcimento del danno.

Con la sentenza n. 3487 del 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno parzialmente accolto l’appello di un operatore cancellato dall’elenco RIES – il registro degli operatori del gioco – per il mancato versamento del contributo annuale di 150 euro. Un provvedimento che era stato successivamente annullato dal Tar, ma che aveva prodotto effetti per diversi anni, incidendo sull’attività imprenditoriale dell’interessato.

La vicenda prende avvio nel 2019, quando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone la cancellazione dell’operatore per l’assenza della quietanza di pagamento richiesta per il rinnovo dell’iscrizione. Solo nel 2022 il Tar annulla il provvedimento, riconoscendone l’illegittimità. Da qui la richiesta di risarcimento, inizialmente respinta in primo grado e poi riproposta in appello.

Il Consiglio di Stato traccia una linea netta tra due fasi della vicenda. Per il periodo compreso tra l’adozione del provvedimento (2019) e la sua caducazione giudiziale (giugno 2022), i giudici escludono la responsabilità dell’amministrazione. La decisione si fonda sull’assenza dell’elemento soggettivo della colpa: all’epoca, infatti, l’orientamento interpretativo prevalente era quello seguito dall’ADM, che riteneva legittima la cancellazione in caso di mancato versamento.

Non solo. Il Collegio richiama anche il comportamento dell’operatore, evidenziando come il contributo fosse stato versato tardivamente e come fosse stata resa un’autocertificazione non veritiera. In questo senso, trova applicazione il principio di autoresponsabilità: chi sottoscrive la dichiarazione risponde del suo contenuto, anche se si è affidato a un consulente. Un profilo che, secondo i giudici, avrebbe comunque interrotto il nesso causale o quantomeno ridotto l’eventuale risarcimento.

Diversa, invece, la valutazione per il periodo successivo alla sentenza di annullamento. Dal 23 giugno 2022 fino alla reiscrizione effettiva dell’operatore (marzo 2023), il Consiglio di Stato ravvisa una responsabilità piena dell’amministrazione. In questa fase, infatti, non vi erano più margini di incertezza: la sentenza era immediatamente esecutiva e non impugnata, e l’inerzia dell’ADM nel darvi seguito viene qualificata come ingiustificata.

Proprio questo ritardo diventa il fondamento della condanna risarcitoria. Il danno, calcolato sulla base dei ricavi medi dell’attività e liquidato in via equitativa, viene quantificato in 20.000 euro per circa otto mesi e mezzo di mancata operatività. Respinta invece la richiesta relativa alla perdita di clientela, ritenuta non adeguatamente provata.

La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità della pubblica amministrazione, ribadendo che il risarcimento non discende automaticamente dall’illegittimità dell’atto, ma richiede la prova congiunta di tutti gli elementi dell’illecito: danno, nesso causale ed elemento soggettivo.

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato conferma un approccio equilibrato: da un lato esclude responsabilità per l’adozione del provvedimento in un contesto normativo incerto, dall’altro sanziona l’inerzia successiva, quando l’obbligo di esecuzione della sentenza era ormai chiaro e immediato.

Redazione Jamma
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