HomeAttualitàScommesse, Cassazione chiarisce: accertamento fiscale valido anche senza contraddittorio preventivo

Scommesse, Cassazione chiarisce: accertamento fiscale valido anche senza contraddittorio preventivo

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra diritti del contribuente e poteri dell’amministrazione finanziaria, chiarendo alcuni punti centrali in materia di contraddittorio endoprocedimentale e motivazione degli atti impositivi.

Con l’ordinanza n. 10438 del 21 aprile 2026, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una decisione della giustizia tributaria calabrese che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per l’anno 2009, legato a ricavi presunti derivanti dall’attività di raccolta scommesse per conto di un bookmaker.

Al centro della controversia vi erano due profili: da un lato, la presunta violazione del diritto al contraddittorio preventivo; dall’altro, il difetto di motivazione dell’atto, che richiamava documenti non allegati.

Sul primo punto, la Cassazione ha ribaltato l’impostazione del giudice di merito. Secondo i giudici, non è corretto ritenere automaticamente illegittimo un accertamento per il solo fatto che non sia stato preceduto da un processo verbale di constatazione. Nel caso specifico, infatti, non vi era stata alcuna verifica “in loco” – né accesso né ispezione – e quindi non trovava applicazione l’obbligo previsto dallo Statuto del contribuente.

La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: per i tributi non armonizzati, nel quadro normativo precedente alle più recenti riforme, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Diverso è il discorso per i tributi armonizzati, come l’IVA, dove la mancata attivazione del contraddittorio può comportare l’invalidità dell’atto, ma solo a condizione che il contribuente dimostri concretamente quale difesa avrebbe potuto svolgere e in che modo questa avrebbe potuto incidere sull’esito dell’accertamento.

Ed è proprio su questo punto che, secondo la Cassazione, la decisione di appello presenta un vizio. Il giudice territoriale aveva ritenuto sufficiente, per annullare l’atto, il riferimento ad alcune fatture non considerate dall’ufficio. Tuttavia, tali elementi risultavano già acquisiti e valutati – seppur negativamente – nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. Manca quindi, secondo la Suprema Corte, una reale dimostrazione della lesione subita dal contribuente.

Anche sul fronte della motivazione dell’atto impositivo, la Cassazione ha accolto le censure dell’Agenzia. I giudici hanno ricordato che l’amministrazione è tenuta a rendere comprensibili gli elementi essenziali della pretesa fiscale, ma non deve necessariamente allegare tutti gli atti richiamati, purché il contribuente sia stato messo in condizione di conoscerli e di difendersi.

Nel caso esaminato, il contribuente aveva già ricevuto un precedente avviso di accertamento fondato sugli stessi elementi, che non era stato impugnato. Questo, secondo la Corte, rappresenta un elemento decisivo, poiché dimostra che il soggetto era già a conoscenza del contenuto sostanziale della pretesa fiscale.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà riesaminare il caso alla luce dei principi indicati dalla Cassazione.

Redazione Jamma
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