HomeApparecchi da intrattenimentoIl TAR Toscana sospende lo stop a sala giochi di Arezzo

Il TAR Toscana sospende lo stop a sala giochi di Arezzo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione quarta, ha accolto l’istanza cautelare presentata da una società operante nel settore del gioco legale ad Arezzo, difesa dall’avvocato Cino Benelli, sospendendo gli effetti del provvedimento con cui la Questura aveva disposto la chiusura temporanea dell’attività.

Il caso riguarda un’ordinanza firmata dal Questore della provincia di Arezzo che imponeva la sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione prevista dall’articolo 88 del TULPS, relativa alla raccolta di scommesse sul bingo e all’utilizzo di videoterminali VLT nei locali cittadini. Il provvedimento si fondava anche su un richiamo a un atto del sindaco, ritenuto presupposto dell’intervento restrittivo.

Nel ricorso, la parte privata ha contestato la legittimità della decisione, chiedendone l’annullamento previa sospensione urgente. Il collegio, riunito in camera di consiglio il 28 aprile 2026, ha ritenuto che, a un primo esame sommario, emergano profili di possibile fondatezza delle censure.

In particolare, i giudici amministrativi hanno evidenziato come appaia dubbia la sussistenza del requisito centrale su cui si basava l’atto impugnato, ossia la qualificazione del locale come abituale ritrovo di persone pregiudicate o considerate pericolose. Una valutazione che, allo stato degli atti, non risulterebbe adeguatamente supportata.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto necessario accogliere la richiesta cautelare per evitare alla società ricorrente un danno difficilmente riparabile in caso di prosecuzione degli effetti del provvedimento. Di conseguenza, è stata disposta la sospensione immediata della misura restrittiva.

La decisione non chiude comunque il contenzioso. Il tribunale ha infatti fissato l’udienza pubblica per la trattazione nel merito al 16 dicembre 2026, quando verrà valutata in via definitiva la legittimità degli atti impugnati.

Nel frattempo, le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza prevede inoltre l’oscuramento dei dati sensibili, a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

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