HomeAttualitàInternet Point: cassazione annulla avviso di accertamento su totem

Internet Point: cassazione annulla avviso di accertamento su totem

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha depositato, in data odierna, una clamorosa sentenza (n. 11245/2026) che segna un punto di svolta fondamentale nel contenzioso tributario legato al gioco online. La sentenza, ottenuta da un esercente difeso dallo Studio Legale Ripamonti (avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, con sedi in Viterbo e Firenze) ha censurato l’accertamento presuntivo operato dall’Amministrazione Finanziaria, valorizzando l’impatto della sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale in ambito tributario.

Il fatto 

La vicenda trae origine da un sopralluogo della Guardia di Finanza del 2016 presso un esercizio commerciale, dove venivano rinvenuti quattro “totem” collegati a siti di gioco online non autorizzati. Sulla base di questo mero accertamento, l’Amministrazione Finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per oltre 119.000 euro di redditi non dichiarati.

L’analisi della motivazione: il crollo dell’impianto presuntivo di ADM

La Suprema Corte, in accoglimento delle tesi difensive, ha improntato la propria decisione sulle seguenti argomentazioni:

  1. Mancanza di prova sull’intermediazione dell’esercente: La Cassazione ha rilevato come la pretesa tributaria (e, con essa, la sentenza di appello) si fosse arrestata alla mera descrizione della idoneità tecnica degli apparecchi ad accedere a siti di gioco, senza minimamente accertare “attività di gioco concretamente svolte, intermediazioni, vincite erogate o flussi economici riferibili all’esercente“, né tantomeno “l’esistenza di rapporti con operatori del settore o di elementi idonei a dimostrare la realizzazione di ricavi
  2. Violazione dei principi sulla prova per presunzioni: L’impostazione dell’Ufficio è stata ritenuta priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, imprescindibili per costruire una prova tramite presunzioni. La Cassazione ha affermato, in particolare, che “La mera potenzialità tecnica dei totem, già ritenuta insufficiente dal Giudice delle leggi a integrare un illecito amministrativo, non può essere elevata, senza ulteriore supporto probatorio, a indice di capacità contributiva.”
  3. L’impatto della sentenza costituzionale: Il pilastro della decisione è la storica sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale (anch’essa ottenuta dallo Studio Legale Ripamonti), che ha dichiarato illegittima la sanzione amministrativa recante il divieto indiscriminato di messa a disposizione di apparecchiature telematiche a libera navigazione nei pubblici pubblici (art. 7, co. 3-quater, d.l. 158/2012). La Cassazione ha precisato, al riguardo, che “Il venir meno dell’illecito amministrativo – cui si aggiunge l’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione – priva la presunzione utilizzata dall’Amministrazione dei requisiti minimi di gravità, precisione e concordanza, poiché essa non trova più un aggancio normativo né è sostenuta da accertamenti fattuali ulteriori. In assenza di elementi che attestino un’effettiva attività di raccolta di giocate o la percezione di proventi, il mero possesso di dispositivi suscettibili di accedere a contenuti di gioco non può assurgere, da solo, a indicatore di capacità contributiva, né può legittimare la determinazione induttiva dei ricavi ai fini delle imposte dirette e indirette.

La rilevanza della pronuncia

La sentenza è di particolare importanza poiché chiarisce l’impatto della pronuncia n. 104/2025 della Consulta sulla ripartizione dell’onere probatorio in ambito tributario. 

La Cassazione riconosce, in primo luogo, che i principi della Consulta si applicano a qualsiasi apparecchio potenzialmente destinato al gioco online, inclusi i Totem, e non solo ai personal computer. Ciò smentisce la precedente ordinanza n. 1782/2026 della Cassazione, che limitava la portata della sentenza della Corte Costituzionale ai soli PC a libera navigazione.

Ciò posto, poiché la Corte Costituzionale ha stabilito che la mera messa a disposizione di apparecchi a libera navigazione idonei a consentire l’accesso a siti di gioco non costituisce più, di per sé, un illecito amministrativo, tale elemento (ossia l’idoneità dell’apparecchio a consentire l’accesso su portali di gioco) perde la sua – autonoma – portata di “presunzione legale” su cui ADM ha inteso poggiare, integralmente, le proprie pretese tributarie. Non spetta al contribuente, pertanto, dimostrare l’omesso utilizzo del “totem” per il gioco; al contrario, è l’Amministrazione Finanziaria a dover fornire prove specifiche e puntuali dell’effettiva raccolta di giocate e della percezione di proventi. 

Conclusione

Accogliendo il ricorso dello Studio Legale Ripamonti, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha annullato definitivamente l’avviso di accertamento

Si tratta, come afferma l’avv.Marco Ripamonti,  di una pronuncia di particolare importanza, che restituisce certezza ad esercenti e gestori, gravando l’ente impositore di oneri probatori ben più rigorosi del semplice “rinvenimento” di terminali informatici a libera navigazione potenzialmente utilizzabili per il gioco online.

Redazione Jamma
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