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Apparecchi da intrattenimento, omesso versamento del prelievo Tassa 500 milioni: la Cassazione conferma il peculato

Non si tratta di semplice inadempimento contrattuale, ma di appropriazione di denaro pubblico. Con la sentenza 23 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato nei confronti dei responsabili di una società operante nella gestione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, chiarendo ancora una volta la natura delle somme raccolte attraverso le cosiddette “slot”.

Il caso riguarda il mancato versamento, a favore del concessionario, di oltre 200 mila euro tra Prelievo Erariale Unico (PREU) e canone concessorio. Le somme erano state regolarmente incassate tramite gli apparecchi installati, ma non erano mai state trasferite, nonostante ripetute sollecitazioni.

La difesa aveva cercato di ridimensionare la portata penale della vicenda sostenendo, da un lato, che l’obbligo di versamento in capo ai gestori fosse stato chiarito solo con la legge di stabilità 2016 ( Tassa 500 milioni) e, dall’altro, che uno degli imputati non avesse un ruolo effettivo nella gestione della società.

La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni. Sul piano normativo, i giudici hanno ricostruito il quadro già esistente al momento dei fatti, evidenziando come il sistema fosse stato definito già con la legge di stabilità 2015. Il cosiddetto “prelievo forzoso” da 500 milioni di euro coinvolgeva infatti tutta la filiera del gioco – concessionari, gestori ed esercenti – prevedendo una riduzione degli aggi ripartita tra i diversi operatori.

La legge successiva non avrebbe introdotto nuovi obblighi, ma si sarebbe limitata a chiarire le modalità di ripartizione interna. In ogni caso, osserva la Cassazione, la società non aveva versato nemmeno quanto certamente dovuto, restando del tutto inadempiente.

Il punto centrale della decisione, però, è un altro. La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: le somme giocate sugli apparecchi appartengono all’Erario fin dal momento della loro raccolta. In questo schema, il concessionario agisce come agente contabile dello Stato, mentre il gestore, operando per suo conto, svolge una funzione di rilievo pubblico.

Ne deriva che il trattenimento delle somme – anche temporaneo – non è una semplice violazione contrattuale, ma una vera e propria appropriazione indebita di denaro pubblico. È su questa base che viene configurato il reato di peculato, già affermato dalle Sezioni Unite e richiamato nella decisione.

Quanto alla posizione dell’amministratore di fatto, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, rilevando come la questione non fosse stata sollevata correttamente nei precedenti gradi di giudizio.

La sentenza si chiude con il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, ma il suo rilievo va oltre il caso concreto. Il pronunciamento conferma un orientamento rigoroso nei confronti degli operatori della filiera degli apparecchi da intrattenimento, tracciando una linea netta tra gestione delle somme e responsabilità penale. nb

Redazione Jamma
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