L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato una nuova determinazione direttoriale che definisce criteri generali e modalità semplificate per la progettazione e l’approvazione delle interfacce di gioco delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (Gratta e Vinci online, ndr). Il provvedimento, firmato dal Direttore centrale giochi Mario Lollobrigida il 23 aprile 2026, si inserisce nel quadro normativo di riordino del settore e dà attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 14 novembre 2025 n. 197.
La determinazione stabilisce che ogni lotteria telematica debba essere rappresentata da una o più interfacce di gioco, accessibili tramite la vetrina del concessionario e i siti autorizzati. Le interfacce devono essere associate in modo univoco a una singola lotteria, salvo il caso di giochi con la stessa struttura premi proporzionata a prezzi differenti. Viene inoltre precisato che la meccanica di gioco deve garantire il corretto funzionamento sotto il profilo dei lotti, della massa premi e della distribuzione delle vincite, assicurando la loro attribuzione predeterminata.
Tra gli elementi obbligatori da visualizzare nelle interfacce figurano la denominazione della lotteria e dell’interfaccia, i loghi istituzionali, il prezzo della giocata e l’importo massimo vincibile, oltre al collegamento al regolamento e alle istruzioni. Dopo l’acquisto devono essere resi disponibili il codice identificativo della giocata, l’esito e il saldo del conto di gioco. È inoltre prevista una durata minima della giocata pari a cinque secondi, anche mediante l’utilizzo di meccanismi di intrattenimento.
La procedura di individuazione delle interfacce è demandata al concessionario, che opera sotto la propria responsabilità e deve comunicare preventivamente le soluzioni adottate all’Agenzia. Le interfacce si considerano approvate trascorsi cinque giorni dalla comunicazione, in assenza di osservazioni. Nella progettazione devono essere rispettati requisiti di conformità normativa, compatibilità tecnica e coerenza con le caratteristiche della lotteria, evitando contenuti ingannevoli o elementi che possano suggerire probabilità di vincita diverse da quelle effettive. È inoltre esclusa la possibilità di riprodurre giochi già oggetto di altre concessioni.
Il provvedimento disciplina anche la fase di dismissione delle interfacce: il concessionario può avviarne la chiusura con un preavviso di almeno trenta giorni all’Agenzia, accompagnato da apposita comunicazione al pubblico. Restano fermi i poteri di vigilanza e controllo dell’Agenzia, che può disporre la chiusura delle interfacce in caso di violazioni.
La determinazione entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia e rappresenta un intervento volto a standardizzare e semplificare i processi di sviluppo delle interfacce di gioco, nell’ambito del riordino complessivo del comparto delle lotterie a distanza.
Di seguito la determinazione direttoriale:






