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Slot machine nei bar, il TAR Piemonte annulla lo stop del Comune

Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte riapre il caso delle slot machine in un esercizio di Torino, accogliendo in larga parte il ricorso presentato da un titolare di un bar-tabacchi rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Giacobbe, dello Studio Legale Giacobbe e Associati. Il TAR ha annullato il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inammissibile la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la riattivazione dei giochi leciti, ritenendo fondate le censure sul difetto di istruttoria e sul travisamento dei fatti.

Il contenzioso nasce dalla decisione dell’amministrazione comunale, datata 5 febbraio 2025, di respingere la SCIA presentata dall’esercente e di archiviare la pratica con esito negativo. A ciò si era aggiunta una sanzione amministrativa da 8 mila euro, elevata dalla polizia municipale per presunte violazioni della normativa regionale sul gioco d’azzardo. Il ricorrente aveva contestato entrambe le misure, sostenendo di avere diritto alla reinstallazione delle slot machine già presenti in passato nell’attività.

Il TAR ha però chiarito subito un punto: sulla sanzione amministrativa non è competente il giudice amministrativo. La relativa impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, demandando la questione al giudice ordinario, come previsto dalla legge sulle sanzioni amministrative.

Diverso l’esito sul provvedimento del Comune. I giudici hanno respinto l’eccezione preliminare dell’amministrazione, che sosteneva l’inammissibilità del ricorso per presunta contraddittorietà dei motivi, e sono entrati nel merito della vicenda, ricostruendo la storia dell’attività commerciale.

Secondo il TAR, non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui la semplice autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande fosse sufficiente, in passato, a consentire l’installazione di slot machine senza ulteriori titoli. La normativa regionale del 2021 limita infatti la possibilità di reinstallazione ai titolari di specifiche autorizzazioni, in particolare alle rivendite di generi di monopolio, escludendo un’estensione generalizzata a tutti gli esercizi.

Tuttavia, è su un altro punto che la sentenza ribalta l’impostazione del Comune. Dall’analisi degli atti emerge che già nel 2009 un precedente gestore aveva presentato regolare SCIA per l’installazione di apparecchi da gioco. Successivamente, nel 2012, l’attività era stata trasferita dal civico 51 al 47 della stessa via, senza che vi fosse prova di un’esclusione della componente relativa ai giochi.

Per i giudici, il trasferimento ha riguardato l’intero compendio aziendale e non solo la rivendita di tabacchi. A conferma di ciò vi è anche l’iscrizione al registro RIES fino al 2015, elemento che dimostra la presenza effettiva delle slot machine prima della loro dismissione imposta dalla normativa regionale del 2016.

Il Comune, dunque, avrebbe errato nel ritenere che nell’esercizio non fossero mai stati installati apparecchi da gioco e nel pretendere una nuova SCIA come se si trattasse di una prima installazione. Questo errore di ricostruzione dei fatti ha inciso in modo determinante sulla legittimità del provvedimento impugnato.

La sentenza evidenzia inoltre un secondo profilo di illegittimità: la tardività dell’azione amministrativa. Se l’amministrazione intendeva contestare la validità della SCIA originaria, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri nei termini e con le garanzie previste per l’autotutela. Intervenire a distanza di molti anni, senza adeguata valutazione degli interessi coinvolti, viola i limiti temporali fissati dalla legge.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso nella parte relativa all’annullamento del diniego comunale, consentendo di fatto la riattivazione degli apparecchi secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Restano assorbite le ulteriori censure, compresa quella sul silenzio-assenso, mentre è stata dichiarata inammissibile la questione di compatibilità europea della legge regionale per carenza di interesse.

Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità e peculiarità della vicenda. La decisione rappresenta un passaggio rilevante nel contenzioso sul gioco lecito in Piemonte, confermando la necessità di un’attenta ricostruzione dei fatti e del rispetto delle procedure da parte delle amministrazioni locali.

Redazione Jamma
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