Una vicenda che intreccia autorizzazioni amministrative, disciplina regionale sul gioco e continuità delle attività economiche si chiude con una decisione destinata a incidere sul settore. Il Tar Piemonte, con la sentenza pubblicata il 23 aprile 2026, ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Torino aveva dichiarato inammissibile una SCIA per l’attivazione di apparecchi da gioco a vincita in un bar-tabacchi, riconoscendo il diritto del titolare a reinstallare le slot precedentemente presenti nell’esercizio.
La storia prende avvio all’inizio del 2025, quando il gestore di un bar-tabacchi torinese presenta una segnalazione certificata di inizio attività per subentrare anche nella gestione dei giochi leciti. Il Comune, a seguito delle verifiche, respinge la pratica sostenendo che nel locale non fosse mai stata presentata alcuna SCIA per l’installazione degli apparecchi e, di conseguenza, che mancasse il presupposto per qualsiasi reinstallazione. A questa decisione si aggiunge una sanzione amministrativa da 8.000 euro per violazione della normativa regionale sul gioco.
Il contenzioso si concentra su un punto preciso: stabilire se l’esercente possa beneficiare della disciplina prevista dalla legge regionale piemontese del 2021, che consente la reinstallazione degli apparecchi dismessi dopo l’entrata in vigore delle restrizioni del 2016. Secondo il ricorrente, le slot erano già legittimamente presenti nell’esercizio e la continuità dell’attività consentiva di riattivarle anche in caso di subingresso. Il Comune, invece, nega questa possibilità, sostenendo che non esistesse un titolo abilitativo originario valido e che, in ogni caso, la normativa regionale non fosse applicabile.
Il Tar affronta la questione su due piani distinti. Sul piano giuridico, respinge l’impostazione più ampia del ricorrente, chiarendo che la disciplina regionale non può essere interpretata in modo estensivo. In particolare, la possibilità di reinstallare gli apparecchi riguarda solo determinate categorie di operatori e non può essere fatta discendere automaticamente dalla semplice autorizzazione alla somministrazione o dall’iscrizione al registro RIES. In questo passaggio, il Collegio si allinea a un orientamento già espresso, sottolineando che la normativa va letta in coerenza con la finalità di contenimento del gioco patologico.
È però sul piano fattuale che la decisione cambia direzione. Analizzando la storia dell’esercizio, il Tar ricostruisce una sequenza di eventi che il Comune aveva valutato in modo errato. Già nel 2009, infatti, era stata presentata una SCIA per l’installazione degli apparecchi da gioco e, successivamente, l’attività era stata trasferita in un locale adiacente. L’amministrazione aveva ritenuto che questo trasferimento riguardasse solo la rivendita di tabacchi, escludendo la componente legata al gioco. Ma per i giudici questa conclusione non è sostenuta né dai documenti né da un ragionamento logico coerente.
Dalla documentazione emerge, al contrario, che l’attività era stata trasferita nella sua interezza e che gli apparecchi erano presenti anche nella nuova sede fino al momento della loro dismissione, avvenuta in applicazione della normativa regionale del 2016. Il Tar sottolinea come non vi siano elementi che consentano di ritenere il trasferimento parziale e richiama, tra gli indizi, anche la permanenza dell’iscrizione al registro RIES fino al 2015. Da qui la conclusione: alla data rilevante gli apparecchi erano effettivamente installati nell’esercizio e ciò consente al titolare subentrante di avvalersi della disciplina che ne permette la reinstallazione.
Il provvedimento del Comune viene così annullato perché fondato su un presupposto inesistente. L’amministrazione, osserva il Tar, ha “travisato il quadro fattuale”, ritenendo che non vi fosse mai stata un’autorizzazione valida e costruendo su questa base l’intero diniego.
A questo si aggiunge un secondo profilo di illegittimità, legato ai tempi dell’intervento amministrativo. Se il Comune riteneva di dover contestare la validità della SCIA originaria, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri nei limiti e secondo le regole dell’autotutela. Invece l’intervento è arrivato a distanza di molti anni, senza una valutazione adeguata degli interessi coinvolti. Anche sotto questo aspetto, il Collegio rileva un uso non corretto del potere, evidenziando che l’amministrazione è intervenuta oltre i termini consentiti.
Diverso l’esito per la sanzione amministrativa. Su questo punto il Tar si dichiara privo di giurisdizione, ricordando che la contestazione delle multe deve essere portata davanti al giudice ordinario. La vicenda, dunque, non si chiude completamente, ma si sposta su un altro piano.
La sentenza si inserisce in un contesto in cui il rapporto tra disciplina regionale sul gioco e diritti degli operatori continua a generare contenzioso. Da un lato, viene ribadita la necessità di interpretare in modo rigoroso le norme che limitano la diffusione degli apparecchi; dall’altro, emerge con forza il principio per cui le amministrazioni devono fondare le proprie decisioni su una ricostruzione accurata dei fatti e rispettare i limiti temporali dell’azione amministrativa.
Per il settore, il caso offre un’indicazione chiara: la possibilità di reinstallare apparecchi da gioco non dipende solo dalla norma applicabile, ma anche dalla storia concreta dell’esercizio e dalla continuità delle attività svolte. Ed è proprio su questo terreno, più che su quello puramente interpretativo, che si è giocata la partita decisiva.






