Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato contro la revoca della concessione per il gioco del Lotto disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la legittimità del provvedimento basato sul mancato raggiungimento dei livelli minimi di raccolta.
La sentenza, pubblicata il 21 aprile 2026, riguarda una ricevitoria la cui concessione era stata revocata nel marzo 2024 a seguito di risultati economici ritenuti insufficienti nei due anni precedenti. In particolare, la raccolta registrata era risultata pressoché nulla, pari a 28,50 euro nel 2022 e 23 euro nel 2023, ben al di sotto delle soglie fissate dalla normativa vigente.
La parte ricorrente aveva contestato il provvedimento sostenendo che l’amministrazione non avesse adeguatamente considerato le circostanze specifiche che avevano inciso sull’andamento dell’attività, tra cui problemi di salute e lavori di ristrutturazione dei locali. Inoltre, erano stati richiamati principi come la proporzionalità, il buon andamento e la necessità di una valutazione non automatica dei presupposti per la revoca.
Il TAR ha tuttavia ritenuto infondate tali argomentazioni, evidenziando come l’Agenzia abbia effettivamente esaminato le giustificazioni fornite, respingendole in modo motivato. In particolare, i giudici hanno sottolineato l’assenza di adeguata documentazione medica a supporto dei problemi di salute e la mancata autorizzazione per la chiusura dovuta ai lavori di ristrutturazione.
Determinante, secondo il Collegio, è stata anche la valutazione prospettica dell’attività, alla luce di risultati economici estremamente bassi e continuativi, che non lasciavano intravedere possibilità di ripresa nel breve periodo.
Era stata inoltre prodotta documentazione per dimostrare la ripresa dell’attività dopo il periodo contestato, ma il TAR ha chiarito che tali elementi non incidono sulla legittimità del provvedimento, in quanto successivi rispetto ai fatti oggetto della valutazione amministrativa.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha confermato la revoca della concessione, respingendo il ricorso e disponendo la compensazione delle spese legali tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda.






