HomeAttualitàCorte Tributaria: cartelle bingo non utilizzate, il prelievo erariale va rimborsato

Corte Tributaria: cartelle bingo non utilizzate, il prelievo erariale va rimborsato

Una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riapre un tema meno esplorato ma tutt’altro che marginale nel settore del gioco: la natura del prelievo erariale sul bingo e, soprattutto, il destino delle somme versate in anticipo quando il gioco non si realizza.

Il caso nasce dal diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso di circa 19 mila euro versati da una società concessionaria per l’acquisto di cartelle bingo. Cartelle mai utilizzate, a causa della chiusura della sala durante l’emergenza Covid e della successiva cessazione dell’attività. Secondo l’Amministrazione, una volta ritirate dal magazzino, le cartelle diventano di proprietà del concessionario, con conseguente assunzione del rischio di inutilizzo.

Una tesi che non ha convinto né i giudici di primo grado né, ora, quelli di appello. La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione dell’Agenzia, confermando un passaggio chiave: il prelievo erariale previsto per il bingo ha natura tributaria.

È su questo punto che si gioca l’intera vicenda. L’Agenzia aveva tentato di spostare la controversia fuori dal perimetro tributario, qualificando il prelievo come corrispettivo di natura civilistica, legato ai costi di produzione delle cartelle. Una ricostruzione che, secondo i giudici, non trova alcun reale fondamento normativo e appare anzi incoerente con l’intero sistema dei giochi pubblici.

La Corte osserva come il meccanismo del prelievo, parametrato alle somme giocate, sia comune a molte forme di gioco, dal bingo a distanza agli apparecchi da intrattenimento. In tutti questi casi si tratta di entrate che affluiscono all’erario con finalità pubbliche, strutturate secondo logiche tipicamente tributarie: aliquote predeterminate, base imponibile collegata alla raccolta e assenza di margini negoziali.

Non solo. Anche la stessa evoluzione normativa conferma questa impostazione. Per anni il bingo in sala e quello a distanza sono stati assoggettati al medesimo prelievo; solo successivamente il legislatore ha differenziato i regimi, senza però mettere in discussione la natura fiscale del prelievo originario. A ciò si aggiunge un elemento decisivo: la giurisprudenza costituzionale, che in materia analoga ha già riconosciuto natura tributaria a prelievi strutturalmente simili.

Chiarito questo passaggio, la conseguenza è quasi inevitabile. Se il prelievo è un tributo, il suo presupposto deve essere individuato nella giocata, cioè nella vendita delle cartelle ai giocatori. Ed è proprio qui che la posizione dell’Amministrazione si indebolisce.

Nel caso esaminato, le cartelle non sono mai state utilizzate. Il gioco non si è svolto. Il presupposto impositivo, quindi, non si è mai realizzato. Il fatto che il pagamento avvenga “anticipatamente” al momento del ritiro delle cartelle non cambia la sostanza: si tratta di una modalità di riscossione anticipata, non della nascita dell’obbligazione tributaria.

La Corte lo dice con chiarezza: se manca la giocata, manca la ragione del prelievo. E quanto versato deve essere restituito.

Viene così definitivamente superata anche l’idea che il pagamento anticipato possa essere assimilato al prezzo di acquisto delle cartelle. Le cartelle, osservano i giudici, non sono beni liberamente commerciabili, né hanno un valore autonomo al di fuori del circuito regolato del gioco. Non c’è alcuna “vendita” in senso civilistico, ma solo un meccanismo funzionale alla raccolta del tributo.

Interessante anche il passaggio sul rapporto tra attività d’impresa e imposizione. L’Agenzia aveva richiamato il rischio imprenditoriale del concessionario, sostenendo che l’inutilizzo delle cartelle rientrasse in tale ambito. La Corte ribalta la prospettiva: il rischio d’impresa non può includere il pagamento di imposte in assenza del relativo presupposto. Senza attività di gioco, viene meno anche qualsiasi manifestazione di capacità contributiva.

La sentenza si chiude con la condanna dell’Amministrazione alle spese, ma il suo rilievo va oltre il caso concreto. In un settore in cui il confine tra entrate tributarie e corrispettivi pubblicistici è spesso oggetto di interpretazioni controverse, la decisione offre un punto fermo: il prelievo sul bingo, almeno nella sua configurazione tradizionale, è a tutti gli effetti un tributo.

E come tale, non può prescindere dal fatto generatore che lo giustifica. Anche quando il pagamento è anticipato. Anche quando il gioco, semplicemente, non c’è stato. nb

Redazione Jamma
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