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Scommesse e CTD, contenzioso da 420.000 euro: il giudice tributario dimezza le sanzioni perchè eccessive

Una nuova pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria riporta al centro dell’attenzione uno dei contenziosi più delicati per il settore delle scommesse: quello legato all’imposta unica applicata ai centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri.

La vicenda nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ( una controversia per un totale di oltre 420.000 euro) nei confronti di un operatore attivo attraverso una rete di CTD. Gli atti riguardavano diverse annualità, tra il 2017 e il 2018, con richieste complessive di imposta, interessi e sanzioni per importi anche rilevanti. In primo grado, i giudici avevano confermato la debenza dell’imposta unica, ma ridotto sensibilmente le sanzioni, portandole dal 120% al 50% del tributo contestato.

Proprio su questo punto si è concentrato l’appello dell’Agenzia, che ha chiesto il ripristino integrale delle sanzioni, sostenendo che non vi fossero elementi tali da giustificare una riduzione. Parallelamente, l’imprenditore sanzionato ha tentato di riaprire il confronto anche sul merito dell’imposta, insistendo su alcuni argomenti già emersi nel contenzioso degli ultimi anni: dalla natura del tributo, ritenuto da parte loro trasformato in imposta sul margine dopo la riforma del 2015, fino alla presunta incompatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo.

La Corte, riuniti i procedimenti, ha però tracciato un perimetro netto. Da un lato ha respinto integralmente gli appelli dell’Agenzia, confermando la riduzione delle sanzioni. Dall’altro ha rigettato anche le impugnazioni degli operatori, consolidando la legittimità dell’imposta unica così come applicata dall’amministrazione.

Sul fronte sanzionatorio, i giudici hanno ritenuto corretta la valutazione già compiuta in primo grado. La riduzione viene giustificata richiamando il principio di proporzionalità, rafforzato sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalle più recenti modifiche normative. In sostanza, l’applicazione automatica della sanzione massima viene considerata eccessiva rispetto alla concreta gravità dei fatti, anche alla luce del contesto di incertezza che ha caratterizzato negli anni la disciplina fiscale del settore. Un passaggio che si inserisce in un filone ormai sempre più consolidato e che potrebbe avere riflessi diretti su numerosi procedimenti analoghi ancora pendenti.

Diversa, invece, la posizione della Corte sul merito dell’imposta. Viene ribadito che l’imposta unica continua ad applicarsi anche ai soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e che non sono collegati al totalizzatore nazionale. La riforma del 2015, secondo i giudici, non ha modificato la natura del tributo né ha esteso il criterio del margine a tutti gli operatori. Tale modalità di calcolo resta limitata a chi opera all’interno del circuito regolato, mentre per gli altri continua a valere il regime previsto dalla normativa precedente.

Respinta anche la tesi secondo cui l’attività dei bookmaker esteri, ritenuta in alcuni casi lecita dalla giurisprudenza penale ed europea, escluderebbe il presupposto dell’imposta. Al contrario, la Corte osserva che proprio la riconosciuta liceità dell’attività conferma l’esistenza di una raccolta di gioco rilevante ai fini fiscali, rendendo quindi legittima l’imposizione.

Non trovano accoglimento neppure le censure di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea. I giudici richiamano la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui gli Stati membri mantengono ampi margini di autonomia nella regolazione e nella tassazione del gioco, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

Il risultato finale è una decisione che, pur confermando l’impianto impositivo, ridimensiona in modo significativo il peso delle sanzioni. Un equilibrio che riflette la fase attuale del contenzioso: da un lato una linea ormai stabile sulla legittimità dell’imposta unica, dall’altro una crescente attenzione dei giudici alla sostenibilità del sistema sanzionatorio, soprattutto in un settore che continua a essere attraversato da interpretazioni non sempre univoche. nb

Redazione Jamma
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