Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto da una società concessionaria del gioco del bingo, confermando la legittimità della decadenza della concessione disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una sala situata a Fiumicino (Roma).
La vicenda trae origine dalla decisione dell’Amministrazione di dichiarare la decadenza della concessione, adottata nel marzo 2023, a seguito di una serie di irregolarità riscontrate nella gestione dell’attività. Tra queste, la mancata ripresa del gioco dopo il periodo pandemico, l’assenza di una licenza di pubblica sicurezza intestata al legale rappresentante, irregolarità nei pagamenti dei canoni concessori e criticità nella documentazione amministrativa.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva già respinto il ricorso in primo grado, ritenendo sufficiente, ai fini della legittimità del provvedimento, la presenza anche di una sola delle motivazioni poste a fondamento della decadenza, trattandosi di atto plurimotivato.
Nel giudizio di appello, la società ha contestato, tra l’altro, la valutazione relativa alla mancanza della licenza ex articolo 88 del T.U.L.P.S., sostenendo che la stessa potesse ritenersi soddisfatta tramite procura. Il Consiglio di Stato ha invece ribadito che la licenza di pubblica sicurezza ha carattere personale e deve essere posseduta direttamente dal legale rappresentante della società concessionaria. Tale requisito è stato qualificato come condizione essenziale e imprescindibile per l’esercizio dell’attività di gioco in regime concessorio.
Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata ripresa dell’attività potesse essere giustificata da una causa di forza maggiore legata alla riduzione della clientela nel periodo successivo alla pandemia. In assenza di elementi probatori specifici, è stata ritenuta non dimostrata una situazione tale da impedire la riapertura della sala, anche considerando che altre strutture analoghe avevano ripreso regolarmente l’attività. È stato inoltre evidenziato che la concessionaria non aveva dato seguito alle richieste dell’Amministrazione volte ad approfondire eventuali criticità operative.
Quanto al profilo della proporzionalità, i giudici hanno ritenuto adeguata la misura della decadenza, alla luce della pluralità e della gravità delle violazioni accertate, con particolare riferimento alla mancanza della licenza di polizia e alla prolungata inattività della sala.
Il Consiglio di Stato ha anche confermato la legittimità del quadro regolatorio di riferimento, evidenziando che le ipotesi di decadenza previste dal decreto ministeriale n. 29 del 2000 riguardano situazioni oggettive di particolare gravità, tra cui l’interruzione dell’attività non giustificata da forza maggiore e la perdita dei requisiti necessari per l’esercizio del gioco.
Alla luce di tali elementi, l’appello è stato respinto integralmente, con conferma della sentenza di primo grado e della decadenza della concessione. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.







