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Scommesse, la Corte Ue conferma il sistema concessorio italiano: spetta al giudice verificare proporzionalità e coerenza delle restrizioni

La Corte di giustizia dell’Unione europea torna a pronunciarsi sul sistema italiano delle scommesse e, con un’ordinanza del 23 marzo 2026, ribadisce un principio già consolidato: il modello fondato su concessione statale e autorizzazione di polizia non è, in linea di principio, contrario al diritto europeo.

La decisione arriva nell’ambito di un rinvio pregiudiziale sollevato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, chiamato a dirimere una controversia tra il Ministero dell’Interno, la Questura di Ragusa e il legale rappresentante di una società operante come centro trasmissione dati per conto di Stanleybet Malta.

Al centro del contenzioso, il rifiuto della Questura di rilasciare l’autorizzazione di polizia necessaria per l’attività di raccolta scommesse, motivato dall’assenza della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in capo all’operatore estero.

Il nodo giuridico riguarda la compatibilità di questo sistema – che richiede una doppia autorizzazione – con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, sanciti dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Corte ha scelto di decidere con ordinanza motivata, ritenendo che la risposta fosse già chiaramente desumibile dalla propria giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Biasci del 2013. In quella occasione, i giudici europei avevano già affermato che restrizioni come quelle previste dal sistema italiano possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale.

Nel caso in esame, la Corte ribadisce che l’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata nel settore dei giochi d’azzardo rappresenta una giustificazione legittima. Il sistema concessorio, infatti, viene considerato uno strumento efficace per controllare gli operatori e prevenire infiltrazioni criminali o attività fraudolente.

Allo stesso modo, l’autorizzazione di polizia – che consente un controllo preventivo e continuativo su soggetti e locali – è ritenuta coerente e proporzionata rispetto a tali obiettivi. Di conseguenza, il fatto che un operatore debba essere in possesso sia della concessione sia della licenza di pubblica sicurezza non viene considerato, di per sé, eccessivo o incompatibile con il diritto dell’Unione.

La Corte sottolinea tuttavia un passaggio cruciale: spetta al giudice nazionale verificare, nel caso concreto, che il sistema sia applicato in modo coerente, non discriminatorio e proporzionato. In particolare, dovrà accertare che le restrizioni non vadano oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dichiarati e che non vi siano ostacoli ingiustificati all’accesso al mercato.

Il pronunciamento rafforza quindi l’impianto normativo italiano, confermando la legittimità, almeno in linea generale, del modello di regolazione del settore scommesse. Un’indicazione rilevante anche per il contenzioso ancora pendente su centri trasmissione dati e operatori esteri, che continuano a contestare i limiti imposti dal sistema concessorio.

Avv. Daniela Agnello ©Jamma

La questione proviene dal Consiglio di Giustizia amministrativa della regione Sicilia. La Corte di giustizia ha risolto il quesito con ordinanza e sulla base della giurisprudenza esistente. I giudici europei hanno aggiunto un profilo inedito. Hanno rimesso al giudice nazionale la valutazione del singolo caso”, ha commentato l’avvocato Daniela Agnello.

La precisazione che ‘gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio’ consente di rimettere al giudice nazionale la possibilità di individuare le singole posizioni di operatori discriminati come quella della società Stanleybet. Ricordo che lo stesso giudice amministrativo aveva rimesso la medesima questione alla Corte qualche anno fa e la Corte UE ha risolto con un rinvio alla sentenza Costa Cifone dichiarando che i principi europei ostano al diritto nazionale. Attendiamo le valutazioni del giudice amministrativo sulla particolare posizione” ha concluso.

Redazione Jamma
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