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Slot: per la Cassazione è legittimo l’accertamento sui ricavi basato sui dati del concessionario

La Corte di Cassazione torna sul tema dei ricavi nel settore degli apparecchi da gioco, confermando la validità degli accertamenti fiscali costruiti sui dati trasmessi dai concessionari della rete telematica. Con l’ordinanza n. 6358 del 18 marzo 2026, i giudici hanno respinto il ricorso di una società di Napoli che gestiva new slot, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania.

La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento relativo al 2014, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati, calcolati sulla base della differenza tra i compensi comunicati dai concessionari e quelli indicati dalla società. Secondo la difesa, l’atto sarebbe stato carente di motivazione perché fondato su comunicazioni non allegate e comunque inattendibili, non potendo i concessionari conoscere nel dettaglio gli accordi tra gestore ed esercenti. La Cassazione ha però respinto questa tesi, ribadendo che la motivazione “per relationem” è legittima anche senza allegazione degli atti richiamati, quando il contribuente ne abbia comunque conoscenza. Nel caso specifico, la società disponeva delle “distinte periodiche” con i dati analitici sulla ripartizione dei compensi, elementi ritenuti sufficienti per comprendere e contestare la pretesa fiscale.

Altro punto centrale riguarda l’utilizzo delle presunzioni. I giudici hanno ritenuto corretta la ricostruzione operata dall’amministrazione: a fronte di compensi comunicati dai concessionari per oltre 811 mila euro e ricavi dichiarati per circa 736 mila euro, la differenza è stata considerata indice attendibile di maggior reddito. Una presunzione giudicata fondata, anche perché basata su dati oggettivi provenienti dai contatori degli apparecchi. A quel punto, sottolinea la Corte, spettava alla società dimostrare il contrario, ad esempio producendo i contratti con gli esercenti per provare un diverso riparto dei compensi. Una prova che non è stata fornita. La richiesta di rivalutare gli elementi probatori è stata quindi ritenuta inammissibile in sede di legittimità.

La pronuncia rafforza un orientamento ormai consolidato: nel settore del gioco pubblico, i flussi informativi dei concessionari rappresentano una base solida per l’attività di controllo fiscale e, in presenza di scostamenti, è il contribuente a dover fornire elementi concreti per superare le presunzioni dell’amministrazione.

Redazione Jamma
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