Dopo aver già ritenuto legittima la revoca della licenza, il TAR del Veneto torna a pronunciarsi sulla vicenda della videolottery di Este e conferma la linea della Questura di Padova: niente riapertura, neppure sotto una nuova veste societaria. Con la decisione dell’11 marzo, i giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso presentato contro il diniego al rilascio di una nuova licenza ex articolo 88 del T.U.L.P.S., chiudendo di fatto ogni spazio per la ripresa dell’attività.
La storia parte dall’estate del 2025, quando il Questore di Padova dispose la chiusura della sala giochi dopo aver rilevato anomalie significative nei flussi finanziari. Le operazioni registrate tramite POS avevano infatti evidenziato movimenti di denaro ritenuti ingiustificati, per un volume complessivo vicino al milione di euro in meno di un anno. Elementi che, secondo l’autorità di pubblica sicurezza, risultavano riconducibili a possibili condotte di riciclaggio.
Nonostante una iniziale sospensiva, il TAR aveva poi confermato la piena legittimità del provvedimento di revoca della licenza, respingendo tutte le contestazioni della società titolare. I giudici avevano ritenuto fondata la valutazione della Questura, sottolineando proprio l’anomalia dei flussi di denaro e la loro possibile riconducibilità a dinamiche illecite. Alla società era stata inoltre imposta la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di 2.000 euro a favore del Ministero dell’Interno.
A quel punto, i gestori avevano tentato una nuova strada: costituire una società diversa, con nuovo rappresentante legale, ma mantenendo invariati sede e oggetto dell’attività. L’obiettivo era ottenere una nuova autorizzazione e rientrare nel mercato del gaming.
La Questura, però, ha respinto l’istanza dopo un’istruttoria approfondita. Non solo per il contesto già emerso nella precedente vicenda, ma anche per un ulteriore profilo: la localizzazione dell’esercizio. L’area risultava infatti troppo vicina a luoghi sensibili – tra cui scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto – in violazione della normativa regionale veneta che impone una distanza minima di 400 metri per le nuove sale da gioco, nell’ottica di prevenire il disturbo da gioco d’azzardo.
Anche su questo secondo fronte, il TAR ha dato ragione all’amministrazione. Nella sentenza, i giudici chiariscono un punto centrale: la precedente revoca della licenza ha interrotto la continuità dell’attività. Di conseguenza, la richiesta avanzata dalla nuova società non poteva essere considerata una prosecuzione, ma doveva essere valutata come apertura di una nuova sala giochi, soggetta quindi a tutti i requisiti vigenti, inclusi i limiti territoriali.
Il Collegio ha inoltre ribadito la correttezza dell’operato della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Padova, evidenziando come il diniego sia pienamente giustificato alla luce dell’interesse pubblico, in particolare della tutela delle fasce più vulnerabili e della prevenzione dei fenomeni legati alla ludopatia.
La doppia pronuncia del TAR consolida così un orientamento chiaro: nel settore del gaming, soprattutto quando emergono profili di rischio legati a flussi finanziari anomali o al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, l’interesse pubblico prevale sulle iniziative imprenditoriali. E il tentativo di ripartire con una nuova società, se non accompagnato da una reale discontinuità, non basta a superare le criticità già accertate.







