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Prelievo da 500 milioni sugli apparecchi da gioco, nuova sentenza del Tar conferma la legittimità del decreto ADM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda ha respinto un nuovo ricorso contro il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che nel 2015 aveva dato attuazione al contributo straordinario da 500 milioni di euro a carico della filiera degli apparecchi da gioco. La decisione si inserisce in un contenzioso già ampiamente esaminato dalla giurisprudenza amministrativa, che in più occasioni si è espressa sulla legittimità della misura.

Il ricorso era stato presentato da alcune società attive nel settore dell’installazione e del noleggio di apparecchi da intrattenimento Awp, che operano collegati alla rete telematica gestita dallo Stato tramite i concessionari del gioco.

Gli apparecchi Awp, disciplinati dall’articolo 110 del TULPS, sono di proprietà di operatori privati e funzionano attraverso il collegamento alla rete dei concessionari, ai quali spetta la responsabilità del sistema. Gli incassi delle giocate vengono distribuiti tra vincite ai giocatori, prelievo erariale, compensi ai concessionari e quote spettanti ai gestori degli apparecchi e agli esercenti dei locali.

Il contenzioso nasce dall’applicazione dell’articolo 1, comma 649 della legge di stabilità 2015, che aveva previsto una riduzione di 500 milioni di euro annui delle risorse destinate alla filiera degli apparecchi da gioco, imponendo ai concessionari il versamento di tale somma all’Erario in proporzione al numero di apparecchi collegati alla loro rete.

Il decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015 aveva quindi effettuato la ricognizione degli apparecchi presenti sul mercato – sia Awp sia Vlt – e ripartito il contributo tra i concessionari in base alla quantità di apparecchi riferibili a ciascuno di essi, prevedendo il pagamento in due rate nel corso dell’anno.

Successivamente i concessionari avevano comunicato ai gestori degli apparecchi la quota del contributo da riversare all’interno della filiera, determinando la contestazione da parte delle società ricorrenti.

Il Tar ha però chiarito, in linea con quanto già affermato in altri giudizi analoghi e con le successive decisioni del Consiglio di Stato, che il decreto dell’Agenzia si è limitato ad applicare la normativa primaria senza introdurre criteri autonomi.

La legge, infatti, stabiliva espressamente che il contributo dovesse essere ripartito tra i concessionari in proporzione al numero di apparecchi riferibili a ciascuno, comprendendo sia Awp sia Vlt. L’Agenzia era quindi tenuta soltanto a effettuare la ricognizione degli apparecchi e a definire le modalità di versamento.

Secondo i giudici amministrativi, non spettava invece all’amministrazione disciplinare la ripartizione interna del contributo tra i diversi operatori della filiera, trattandosi di un aspetto regolato dalla legge e dagli accordi contrattuali tra concessionari, gestori ed esercenti.

Proprio per questo motivo il Tar ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso rivolta contro le richieste di pagamento inviate dai concessionari ai gestori degli apparecchi. Si tratta infatti di rapporti di natura privatistica tra operatori della filiera, la cui eventuale contestazione spetta al giudice ordinario.

Nel merito, il tribunale ha inoltre respinto le censure rivolte contro il decreto dell’Agenzia e le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle società ricorrenti.

Secondo il Tar, la scelta del legislatore di introdurre il contributo straordinario rientra nella discrezionalità fiscale dello Stato e non viola i principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza. La misura, infatti, non costituisce un’imposta diretta sul reddito ma un prelievo straordinario collegato alla presenza degli apparecchi sul mercato e alla loro potenziale redditività.

I giudici hanno inoltre ricordato che il legislatore è successivamente intervenuto con la legge di stabilità 2016, trasformando il contributo in un prelievo una tantum limitato al solo anno 2015 e stabilendo che la ripartizione interna all’interno della filiera dovesse avvenire in proporzione ai compensi previsti dagli accordi contrattuali.

Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha quindi dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, confermando la legittimità del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda e del lungo contenzioso sviluppatosi sul tema.

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