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Videogiochi nel bar, ricavi rilevanti: per la Cassazione scatta il pro-rata IVA se l’attività non è accessoria

La gestione di apparecchi da intrattenimento installati nei locali di un bar può assumere un peso fiscale autonomo e incidere sulla detraibilità dell’IVA, soprattutto quando l’attività genera ricavi rilevanti e non può essere considerata meramente accessoria. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5683, pubblicata il 12 marzo 2026.

La vicenda nasce da un accertamento relativo all’IVA per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società che gestiva un bar a Pistoia. All’interno dei locali erano presenti alcuni videogiochi di proprietà di terzi dai quali derivavano proventi sotto forma di aggi. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società di aver realizzato, nello stesso periodo, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti senza applicare il meccanismo del cosiddetto pro-rata IVA previsto dal d.P.R. 633 del 1972. Secondo l’amministrazione finanziaria, proprio gli aggi derivanti dai videogiochi costituivano operazioni esenti che avrebbero dovuto incidere sulla percentuale di detrazione dell’imposta.

La società aveva impugnato l’avviso sostenendo che l’attività legata ai videogiochi non rappresentasse una componente autonoma dell’attività d’impresa, ma un elemento accessorio rispetto alla gestione del bar. A sostegno di questa tesi era stato evidenziato, tra l’altro, che l’Agenzia aveva emesso l’accertamento senza effettuare un accesso nei locali né una verifica diretta della contabilità, limitandosi a basarsi sui dati relativi al volume d’affari.

In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Pistoia aveva accolto il ricorso della società, ritenendo insufficiente l’accertamento dell’amministrazione. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva però ribaltato completamente la decisione, osservando che i dati economici disponibili erano già sufficienti per dimostrare che l’attività di gestione dei videogiochi non fosse occasionale. Il giudice d’appello aveva rilevato, in particolare, che i ricavi derivanti da tali apparecchi avevano un peso significativo rispetto al volume complessivo dell’impresa e che l’installazione delle macchine non aveva carattere provvisorio.

La società ha quindi portato la questione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che le operazioni esenti non rientrassero nell’attività propria dell’impresa e dovessero essere considerate accessorie rispetto a quelle imponibili. In questa prospettiva, secondo la ricorrente, non sarebbe stato corretto applicare il pro-rata IVA.

La Suprema Corte ha però respinto il ricorso, ritenendo inammissibili alcune censure e infondata la violazione di legge prospettata. I giudici hanno ricordato che il meccanismo del pro-rata si applica quando un contribuente svolge contemporaneamente attività che danno diritto alla detrazione dell’IVA e attività esenti. In questi casi, la detrazione è ammessa solo in misura proporzionale alle operazioni imponibili.

Il punto centrale della controversia riguardava la nozione di operazione accessoria. La Corte ha richiamato la normativa nazionale e la giurisprudenza europea, sottolineando che un’attività può essere considerata accessoria solo quando non rappresenta il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività principale e non comporta un impiego significativo di beni e servizi sui quali grava l’IVA.

Non è sufficiente, quindi, limitarsi a verificare quale sia l’attività principale dichiarata dall’impresa. Occorre valutare concretamente il rapporto economico tra le diverse attività svolte, l’incidenza dei ricavi e l’utilizzo delle risorse aziendali. Anche la composizione del volume d’affari può rappresentare un indicatore rilevante per stabilire se un’attività sia realmente accessoria oppure autonoma.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice regionale. Gli aggi derivanti dai videogiochi ammontavano a oltre 40 mila euro, su un volume d’affari complessivo di circa 81 mila euro, rappresentando quindi una quota significativa dei ricavi dell’impresa. A questo si aggiungeva la stabilità dell’installazione delle apparecchiature all’interno del locale, circostanza che escludeva la natura episodica dell’attività.

Secondo la Corte, la società non aveva dimostrato che la gestione dei videogiochi fosse meramente accessoria rispetto all’attività di bar. Al contrario, dagli elementi disponibili emergeva che entrambe le attività venivano effettivamente svolte negli stessi locali e contribuivano alla formazione dei ricavi dell’impresa.

Da qui la conclusione della Cassazione: quando nei locali di un bar vengono gestiti apparecchi da intrattenimento di terzi e i proventi generati assumono una dimensione economica rilevante, l’attività non può essere considerata accessoria. In tali circostanze le operazioni esenti concorrono al calcolo della percentuale di detrazione dell’IVA secondo il meccanismo del pro-rata.

Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la qualificazione delle attività ai fini del pro-rata IVA richiede una valutazione concreta del loro peso economico e del loro rapporto con l’attività principale dell’impresa.

Redazione Jamma
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