HomeCronacheCagliari, TAR Sardegna conferma diniego licenza scommesse: “Istanza post-revoca è nuova attività,...

Cagliari, TAR Sardegna conferma diniego licenza scommesse: “Istanza post-revoca è nuova attività, scatta il distanziometro regionale”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha rigettato il ricorso presentato da una società titolare di un punto scommesse a Cagliari, confermando il diniego della Questura all’istanza di rilascio di una nuova licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta di scommesse sportive e non su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

Il provvedimento impugnato era stato motivato dalla vicinanza del punto vendita a luoghi sensibili, con riferimento al limite previsto dall’art. 12, comma 2, della Legge Regionale Sardegna n. 2/2019, che stabilisce una distanza minima di 500 metri per le nuove aperture, a tutela della prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

La società aveva contestato l’applicabilità immediata della norma, sostenendo che si trattasse di prosecuzione di un’attività già autorizzata nel 2017, e denunciando violazione del principio di legittimo affidamento, eccesso di potere e difetto di motivazione.

Il TAR, richiamando precedenti sentenze sia della stessa Sezione sia del Consiglio di Stato, ha ritenuto che:

  • la precedente licenza fosse ormai revocata, quindi l’istanza del 2025 costituiva apertura di una nuova attività;
  • l’art. 12, comma 2, della L.R. n. 2/2019 è immediatamente applicabile e non subordinato a successivi atti della Giunta regionale;
  • il limite dei 500 metri dai luoghi sensibili rappresenta una prescrizione precettiva, coerente con le finalità di prevenzione della ludopatia e tutela della salute dei soggetti più vulnerabili;
  • non sussistono violazioni del legittimo affidamento né difetti procedurali che possano invalidare il provvedimento.

Alla luce di quanto sopra, il tribunale ha rigettato il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno, e compensandole nei confronti dell’interveniente Codacons.

Altri articoli