La Corte di Cassazione ha confermato le condanne nei confronti di due imputati coinvolti in un caso di frode sportiva aggravata dal favoreggiamento mafioso. Con la sentenza pubblicata il 5 marzo 2026, i giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati contro la decisione della Corte d’appello di Napoli, rendendo definitiva la condanna a un anno e sei mesi di reclusione e 1.500 euro di multa per ciascuno.
Il procedimento riguarda un sistema di combine legate a scommesse sportive. Secondo quanto ricostruito nei precedenti gradi di giudizio, le operazioni sarebbero state organizzate con il coinvolgimento di esponenti di un clan camorristico e avrebbero avuto come obiettivo l’alterazione dell’esito di partite di calcio per ottenere guadagni attraverso le puntate.
La Corte d’appello aveva già confermato la responsabilità degli imputati ritenendo provato il loro coinvolgimento negli incontri preparatori e nelle attività organizzative finalizzate alle scommesse truccate. In particolare, i giudici avevano evidenziato la partecipazione alle riunioni in cui venivano pianificate le operazioni e i contatti tra i soggetti coinvolti nelle puntate.
Nel ricorso in Cassazione, uno degli imputati sosteneva di aver avuto un ruolo marginale, limitato alla semplice presenza ad alcuni incontri e privo di una reale volontà di favorire l’organizzazione criminale. La difesa contestava soprattutto l’applicazione dell’aggravante mafiosa, sostenendo che non fosse stato dimostrato il dolo specifico di agevolare il clan.
L’altro ricorrente, invece, contestava la ricostruzione dei fatti sostenendo che la condanna fosse basata su una sorta di “responsabilità di posizione”, legata al suo ruolo all’interno del gruppo criminale, e non su un contributo concreto alla realizzazione delle combine.
La Corte di Cassazione ha però ritenuto i ricorsi inammissibili. Nel primo caso ha osservato che le doglianze riproponevano sostanzialmente le stesse argomentazioni già presentate in appello e già respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Secondo i giudici, dagli atti emergeva un coinvolgimento tutt’altro che marginale nelle attività preparatorie delle scommesse truccate, con la partecipazione agli incontri e il ruolo di collegamento tra i vari soggetti coinvolti.
Per quanto riguarda l’aggravante mafiosa, la Cassazione ha ricordato che essa ha natura soggettiva e può estendersi anche ai concorrenti nel reato che, pur non perseguendo direttamente l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione criminale, siano consapevoli della finalità agevolatrice dell’azione.
Anche il ricorso dell’altro imputato è stato giudicato inammissibile, perché basato su una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Con la decisione definitiva, oltre alla conferma delle condanne, i due ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.






