La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di una società che gestiva un punto di raccolta scommesse collegato a un bookmaker estero privo delle autorizzazioni previste dalla normativa italiana. Con l’ordinanza n. 4913 del 5 marzo 2026, la Quinta sezione civile ha rigettato il ricorso della società, confermando le decisioni già assunte nei precedenti gradi di giudizio.
Il caso nasce da una verifica fiscale effettuata da ADM all’interno di un esercizio commerciale, dove era stata individuata un’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse attraverso una piattaforma estera. Durante l’accesso gli ispettori avevano riscontrato la presenza, all’interno del locale, di un box attrezzato con apparecchiature telematiche collegate al sito di gioco estero, attraverso le quali venivano raccolte scommesse per conto dell’allibratore straniero senza le necessarie autorizzazioni previste dall’articolo 88 del TULPS.
A seguito dell’ispezione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso un avviso di accertamento per l’imposta unica sulle scommesse, ritenendo che l’attività svolta configurasse una raccolta di gioco in violazione del sistema concessorio italiano. Il provvedimento era stato impugnato dalla società davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che però aveva respinto il ricorso. Anche il successivo appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia si era concluso con la conferma della decisione di primo grado.
La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione articolando diversi motivi di impugnazione, incentrati soprattutto su presunti vizi di motivazione e su errori nell’interpretazione delle prove.
Nel pronunciarsi sul caso, la Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che non incide sulla vicenda la recente sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025, che aveva dichiarato illegittima una specifica disposizione del decreto Balduzzi relativa alla messa a disposizione di apparecchiature per il gioco online. Secondo i giudici di legittimità, la pretesa tributaria dell’amministrazione si fonda infatti su una diversa base normativa, in particolare sull’articolo 1, comma 646, della legge n. 190 del 2014, che disciplina il prelievo fiscale sugli apparecchi utilizzati per il gioco illegale o non collegati alla rete statale.
La Corte ha sottolineato che la norma non colpisce genericamente qualsiasi dispositivo con accesso a internet, ma si applica quando le apparecchiature sono destinate in modo esclusivo all’offerta di gioco illegale. Nel caso esaminato, è risultato accertato che i dispositivi installati nel locale erano specificamente organizzati per la raccolta delle scommesse tramite il bookmaker estero e non per altre attività.
Per questo motivo la disciplina applicata dall’amministrazione è stata ritenuta coerente con il sistema normativo che vieta la raccolta di gioco a distanza presso sedi fisiche e impone che l’attività sia svolta esclusivamente attraverso la rete dei concessionari autorizzati.
Nel merito dei motivi di ricorso, la Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i rilievi della società, osservando che le censure proposte miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei giudizi di merito. I giudici hanno inoltre richiamato il principio della cosiddetta “doppia conforme”, che limita ulteriormente la possibilità di contestare in Cassazione gli accertamenti di fatto quando le decisioni di primo e secondo grado sono coincidenti.
La Corte ha quindi confermato la ricostruzione dei giudici tributari secondo cui nel locale era stata organizzata una struttura logistica finalizzata alla raccolta fisica di scommesse per conto della piattaforma estera.
Con il rigetto del ricorso, la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di ulteriori somme per responsabilità aggravata. La Cassazione ha infatti ritenuto che il ricorso sia stato proposto nonostante una precedente proposta di definizione accelerata del giudizio che ne evidenziava la manifesta infondatezza, configurando così un abuso del processo.







