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Napoli, Tar Campania annulla revoca licenza scommesse: “Illegittimo il dietrofront su fatti già noti al rilascio”

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Napoli aveva revocato una licenza per la raccolta di scommesse rilasciata ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

La vicenda riguarda un esercizio di raccolta gioco situato a Napoli, per il quale la licenza era stata rilasciata il 17 aprile 2025 dal Commissariato di pubblica sicurezza competente. Successivamente, il 12 luglio 2025, lo stesso ufficio aveva disposto la revoca del titolo autorizzatorio, notificata pochi giorni dopo all’interessato.

Secondo quanto riportato nel provvedimento amministrativo, la decisione era stata assunta dopo ulteriori approfondimenti istruttori effettuati successivamente al rilascio della licenza. Tali verifiche, secondo l’amministrazione, avevano fatto emergere elementi ritenuti rilevanti per una nuova valutazione del profilo soggettivo del titolare e della sua affidabilità in relazione a un’attività considerata sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La revoca si fondava su una serie di circostanze, tra cui precedenti procedimenti giudiziari, alcune denunce risalenti nel tempo, controlli di polizia avvenuti tra il 2002 e il 2017 e una posizione debitoria nei confronti dello Stato superiore a 97mila euro. L’amministrazione aveva richiamato l’articolo 11 del TULPS, che consente la revoca delle autorizzazioni quando vengano meno le condizioni richieste o emergano circostanze che avrebbero potuto giustificare il diniego dell’autorizzazione.

Il titolare della licenza ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando la legittimità della revoca. In fase cautelare il tribunale aveva già sospeso gli effetti dell’atto amministrativo con ordinanza del settembre 2025.

Nel giudizio di merito i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso. In particolare, la sentenza evidenzia che la revoca è stata basata su fatti già noti o comunque conoscibili dall’amministrazione al momento del rilascio della licenza, avvenuto nell’aprile 2025. Tutte le vicende richiamate nel provvedimento risultavano infatti antecedenti a quella data o comunque verificabili attraverso controlli che avrebbero potuto essere effettuati nella fase istruttoria originaria.

Secondo il TAR, nel provvedimento non risultano indicati sopravvenuti motivi di pubblico interesse né mutamenti della situazione di fatto che possano giustificare l’esercizio del potere di revoca previsto dalla normativa amministrativa.

La sentenza rileva inoltre che, nel corso del procedimento, il ricorrente aveva presentato diversi chiarimenti su alcuni degli episodi richiamati dall’amministrazione, tra cui l’esito di procedimenti penali, l’origine di alcune denunce e la circostanza che una contestazione relativa all’esercizio abusivo di attività di gioco riguardasse un periodo in cui svolgeva solo attività lavorativa come dipendente. Tuttavia, tali elementi non risultano essere stati valutati nel provvedimento finale.

I giudici amministrativi hanno infine ritenuto sproporzionata la revoca della licenza, osservando che le circostanze indicate dall’amministrazione non risultano sufficienti a dimostrare l’esistenza di rischi concreti e attuali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per queste ragioni il TAR Campania ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca della licenza per la raccolta di scommesse. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

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