Singolare vicenda quella relativa ad un processo relativo a delitto di cui all’art.4, legge 401/89, per fatto risalente al 2019.
L’imputato gestiva un circolo in provincia di Enna e fu accusato del delitto di raccolta abusiva per avere (secondo l’accusa) aperto un conto di gioco di comodo, a suo nome, presso un bookmaker non autorizzato, su cui avrebbe veicolato giocate e scommesse di terzi, minorenni inclusi, di cui uno trovato con la ricevuta in mano mentre usciva dal circolo.
In primo grado vi era stata condanna, confermata in Appello a Caltanissetta, anche se con riduzione della pena.
L’imputato ha avanzato ricorso per Cassazione assistito dallo studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti. La difesa ha in tale sede sollevato eccezione di nullità circa la “capacità ” del giudice, eccezione in forza della quale il processo è stato totalmente annullato. La difesa ha, infatti, sostenuto con successo che il delitto di cui all’art.4 legge 401/89, prevedendo una pena massima pari a sei anni, non possa essere trattato e deciso da un giudice onorario, come avvenuto in primo grado, bensì da un “togato”. La Corte di Cassazione ha per la prima volta affrontato tale tema relativo all'”incapacità ” del giudice monocratico e, condividendo la fondatezza dell’eccezione, ha dichiarato nullo l’intero processo rimettendolo nuovamente dinanzi al Tribunale di Enna per essere rinnovato. Ma alla prima udienza, tenutasi il 2 marzo 2026, vi è stata una nuova ed ulteriore regressione, poiché la stessa difesa ha sollevato ulteriore eccezione, affermando che per il delitto di raccolta abusiva di scommesse non si possa procedere a citazione diretta, come alcuni anni prima era stato fatto, bensì mediante richiesta di rinvio a giudizio e celebrazione di udienza preliminare dinanzi al GUP. L’eccezione è stata condivisa e il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero. Quindi tutto da rifare, con il tempo che inesorabilmente avanza.







