HomeAttualitàGioco online, Cassazione: ADM risponde delle somme non pagate dal concessionario

Gioco online, Cassazione: ADM risponde delle somme non pagate dal concessionario

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti dei giocatori per le somme non corrisposte da un concessionario del gioco a distanza. Con l’ordinanza n. 3654/2026, pubblicata il 17 febbraio, la Terza Sezione civile ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando la condanna al pagamento di oltre 21mila euro, oltre interessi, in favore di tre giocatrici.

La vicenda prende avvio dal mancato rimborso di somme giacenti su un conto di gioco aperto presso una società concessionaria. Ottenuto un primo decreto ingiuntivo nei confronti della società, rimasto ineseguito, le giocatrici avevano chiesto al Tribunale di Varese un nuovo decreto monitorio direttamente contro l’ADM, sostenendo che l’autorità di vigilanza non avesse adottato provvedimenti efficaci nei confronti del concessionario inadempiente.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, ingiungendo all’Agenzia il pagamento di 21.173,98 euro oltre interessi legali. L’opposizione proposta dall’ADM era stata respinta, così come l’appello dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, che con sentenza n. 878 del 16 marzo 2022 aveva confermato la decisione di primo grado.

In Cassazione l’Agenzia ha sostenuto che non sussisterebbe un rapporto di vigilanza tale da fondare una responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., norma che disciplina la responsabilità dei padroni e committenti per i fatti illeciti dei propri preposti. Secondo la difesa erariale, la convenzione di concessione attribuirebbe al concessionario la gestione in proprio delle vincite e delle pretese dei giocatori, con obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da ogni onere.

La Suprema Corte ha però ritenuto infondato il ricorso, richiamando un orientamento ormai consolidato. In particolare, l’ordinanza richiama la sentenza n. 4026 del 2018, che in una fattispecie analoga aveva affermato la sussistenza di un rapporto di “preposizione” tra ADM e concessionario, idoneo a integrare i presupposti dell’art. 2049 c.c.

Secondo la Cassazione, l’attività di organizzazione ed esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici costituisce un servizio pubblico riservato allo Stato, che può essere affidato in concessione a soggetti privati. L’inserimento del concessionario nell’apparato organizzativo dell’Amministrazione, unito al potere di vigilanza e controllo esercitato dall’ente concedente, è sufficiente a fondare una responsabilità indiretta dell’ADM per i danni causati dal fatto illecito del concessionario.

La Corte ha inoltre ricordato che tale orientamento è stato ribadito anche da successive pronunce, tra cui l’ordinanza n. 10135 del 2024, che ha confermato come, una volta accertato il rapporto di preposizione e il fatto illecito del concessionario, spetti all’Amministrazione dimostrare l’assenza di nesso causale o la mera occasionalità necessaria del comportamento illecito rispetto alle incombenze affidate. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.

La Terza Sezione ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando la responsabilità dell’ente concedente per le somme non corrisposte dal concessionario. Nessuna statuizione sulle spese in Cassazione, in assenza di costituzione delle parti intimate. Inoltre, la Corte ha precisato che non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, esonerate per legge dal relativo versamento.

Redazione Jamma
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