Il contributo straordinario da 500 milioni di euro imposto nel 2015 alla filiera degli apparecchi da intrattenimento regge al vaglio del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Con sentenza pronunciata il 14 gennaio 2026, la Seconda Sezione ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato il ricorso presentato da una società attiva nella gestione di apparecchi Awp contro il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, adottato in attuazione della legge di Stabilità 2015.
Al centro della controversia vi era il meccanismo con cui il legislatore, attraverso l’articolo 1, comma 649, della legge 190 del 2014, aveva imposto una riduzione complessiva di 500 milioni di euro annui alle risorse destinate ai concessionari e agli operatori della filiera del gioco tramite apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS. La norma prevedeva che i concessionari versassero la somma in proporzione al numero di apparecchi a essi riferibili al 31 dicembre 2014, demandando all’ADM la ricognizione numerica e la definizione delle modalità di versamento.
Il decreto direttoriale impugnato aveva quindi censito sia le Awp sia le Vlt, ripartendo il contributo proporzionalmente al numero complessivo di apparecchi riconducibili a ciascun concessionario e prevedendo il pagamento in due tranche, ad aprile e ottobre 2015.
La società ricorrente, proprietaria e gestore di apparecchi Awp, aveva contestato sia il decreto dell’Agenzia sia le successive comunicazioni dei concessionari con cui le era stato richiesto il pagamento pro quota del contributo. Secondo la tesi sostenuta in giudizio, il meccanismo avrebbe scaricato in modo sproporzionato l’onere sui gestori, senza tener conto della diversa redditività tra Awp e Vlt, e avrebbe violato i principi costituzionali di capacità contributiva, uguaglianza e libertà di iniziativa economica.
Il Tar ha però tracciato una netta distinzione tra il rapporto pubblicistico, che lega l’Agenzia ai concessionari, e i rapporti interni alla filiera, di natura privatistica. Proprio su questo punto il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’impugnazione delle note di addebito inviate dai concessionari, ritenendo che la controversia sul riparto interno del contributo tra concessionari e gestori debba essere devoluta al giudice ordinario.
Nel merito, invece, i giudici hanno ritenuto legittimo il decreto dell’ADM. La legge, si legge in sentenza, imponeva all’Agenzia una mera ricognizione del numero degli apparecchi e la conseguente ripartizione proporzionale del contributo tra i concessionari, senza attribuirle alcun potere di modulare diversamente l’incidenza tra Awp e Vlt. Il decreto si sarebbe quindi mosso nei “limiti stretti” fissati dalla norma primaria.
Quanto alle censure di incostituzionalità, il Tar le ha ritenute manifestamente infondate, anche alla luce dei precedenti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea intervenuti sulla materia. In particolare, il Collegio ha sottolineato l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella scelta dei presupposti e della misura dei tributi, evidenziando che il contributo in questione aveva natura straordinaria e indiretta, legata alla riferibilità degli apparecchi e alla loro potenziale capacità di generare raccolta.
Un passaggio significativo riguarda il confronto tra Awp e Vlt. Pur riconoscendo la diversa redditività media delle due tipologie, il Tar ha osservato che la legge imponeva una ripartizione fondata sul numero degli apparecchi e non sui volumi di raccolta. Inoltre, dopo l’intervento della legge 208 del 2015, che ha trasformato il prelievo in misura una tantum limitata al solo 2015 e ne ha chiarito i criteri di riparto interno alla filiera, l’incidenza effettiva tra gli operatori deve essere proporzionale ai compensi contrattuali pattuiti per quell’anno. Profilo, questo, che attiene però ai rapporti tra privati.







