La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dagli eredi di un imprenditore del settore dei giochi e delle scommesse di Napoli. L’uomo era stato sottoposto a custodia cautelare, tra il carcere e gli arresti domiciliari, per oltre due anni tra il 2009 e il 2011. L’accusa iniziale ipotizzava la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al reimpiego di denaro e all’attribuzione fittizia di valori nel mercato dei giochi pubblici, con l’obiettivo di controllare il mercato e ostacolare la libera concorrenza nel territorio campano. Nonostante il procedimento penale si fosse concluso con un’assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto relativamente al reato associativo, i giudici hanno ritenuto che la condotta dell’interessato avesse comunque contribuito all’errore del giudice della cautela.
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, il diritto alla riparazione è escluso quando l’imputato abbia dato causa alla propria detenzione per dolo o colpa grave. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno accertato che l’imprenditore napoletano avesse accettato l’intestazione fittizia di quote societarie in diverse imprese attive nella gestione di sale scommesse e piattaforme di gioco. Tale operazione era volta a sottrarre i beni del reale gestore — un congiunto dell’indagato — a possibili misure di prevenzione e confisca. Il totale disinteresse dimostrato dal titolare formale rispetto all’effettiva attività delle società coinvolte ha confermato la natura meramente apparente della sua posizione.
La sentenza sottolinea come la consapevolezza dell’intestazione fittizia costituisca una condotta macroscopicamente imprudente, capace di generare ex ante la falsa apparenza di un illecito penale. Anche se la responsabilità penale per il reato associativo è stata esclusa nel merito, l’accondiscendenza nel figurare come prestanome in un settore sensibile come quello dei giochi a Napoli è stata giudicata una “grave leggerezza” idonea a innescare l’intervento dell’autorità giudiziaria. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, ribadendo che l’autonomia del giudizio di riparazione permette di valutare negativamente comportamenti che, pur non integrando un reato, hanno comunque giustificato l’adozione della misura restrittiva.







