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Palermo, Cassazione boccia il ricorso di un imprenditore e blinda la confisca: “Scommesse abusive confermano la pericolosità sociale”

Nel quadro delle attività di gioco e scommesse online svolte al di fuori del circuito concessorio, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, con la sentenza n. 7619 del 2026, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da un imprenditore palermitano operante nel settore del gioco e dal coniuge, contro il decreto della Corte d’Appello di Palermo che aveva confermato misure di prevenzione personali e patrimoniali.

I ricorsi riguardavano l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni e la confisca di beni, disposte nell’ambito di un procedimento di prevenzione fondato anche su condotte di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse online, ritenute connesse a contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso attivi nel territorio palermitano.

Il soggetto proposto, destinatario principale delle misure, era stato qualificato come imprenditore la cui attività economica risultava sviluppata anche attraverso canali di gioco non autorizzati, con contestazioni relative a piattaforme e sistemi di raccolta delle scommesse operanti fuori dal perimetro concessorio. Il coniuge aveva proposto ricorso in qualità di terzo interessato, con riferimento alla confisca di beni ritenuti nella disponibilità del nucleo familiare.

Tra i motivi di impugnazione era stata dedotta la violazione del principio di correlazione tra proposta e decisione, contestando la possibilità per il giudice di qualificare la pericolosità sociale anche come pericolosità generica ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011. La Corte di Cassazione ha ribadito che, nel procedimento di prevenzione, l’autorità giudiziaria può procedere a una diversa qualificazione giuridica della pericolosità, purché fondata sugli stessi elementi fattuali e nel rispetto del contraddittorio.

Con riferimento al requisito dell’attualità della pericolosità, la Corte ha ritenuto non apparente la motivazione del decreto impugnato, valorizzando una pluralità di condotte successive nel tempo, tra cui attività illecite nel comparto del gioco e delle scommesse online, considerate sintomatiche della continuità operativa del proposto nel settore, anche in relazione ai contatti con ambienti criminali locali.

In materia di confisca di prevenzione, la Corte ha escluso che il precedente rigetto della confisca allargata in sede penale potesse produrre effetti preclusivi automatici, ribadendo la distinzione tra confisca di prevenzione e confisca prevista dall’art. 240-bis del codice penale, e la possibilità di valorizzare elementi nuovi o fatti successivi, inclusi quelli relativi a ulteriori attività di gioco non autorizzato.

In conclusione, i ricorsi presentati dall’imprenditore palermitano attivo nel settore del gioco e dal coniuge sono stati dichiarati inammissibili, con conferma delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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