La presenza di apparecchi da intrattenimento in un locale dove si raccolgono scommesse impone il possesso della licenza ex art. 88 TULPS, anche se gli AWP sono regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 86. È questo il principio ribadito dalla Corte d’Appello di Napoli che offre un passaggio di rilievo per gli operatori che gestiscono esercizi “ibridi”, tra gioco lecito e betting.
La vicenda nasce dall’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva applicato una sanzione amministrativa di 28.000 euro per violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS. Il Tribunale aveva già respinto il ricorso dell’esercente; in appello, la difesa ha insistito sulla tesi secondo cui il possesso della licenza ex art. 86, mai contestato, fosse sufficiente per la legittima detenzione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), sostenendo che la licenza ex art. 88 riguarderebbe esclusivamente l’attività di scommessa e non inciderebbe sulla regolarità degli AWP.
La Corte partenopea ha però confermato l’impostazione dell’amministrazione e del giudice di primo grado. Il fulcro della decisione sta nell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 86, 88 e 110 TULPS. Quando in un locale aperto al pubblico si pratica la raccolta di scommesse, la licenza ex art. 88 diventa autorizzazione “prescritta” ai sensi dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis). In assenza di tale titolo, l’installazione o l’uso di apparecchi ex art. 110 integra l’illecito amministrativo, anche se il locale è formalmente munito di licenza ex art. 86.
La Corte richiama in modo esplicito l’orientamento della Cassazione secondo cui la licenza ex art. 86 consente l’installazione di apparecchi solo nei locali non soggetti alla disciplina speciale dell’art. 88. Se il locale è di fatto adibito alla raccolta di scommesse, il quadro autorizzatorio cambia e l’autorizzazione ex art. 88 diventa condizione imprescindibile.
Sul piano probatorio, la decisione valorizza gli accertamenti svolti dai Carabinieri, che avevano rinvenuto nel locale persone intente a effettuare puntate, una stampante per scontrini di scommesse, documentazione con quotazioni sportive, uno scontrino attestante una giocata e l’accesso a una piattaforma di betting. L’esercente ha contestato la portata di tali elementi, sostenendo che non vi fosse prova di una raccolta organizzata e che i clienti potessero essersi collegati autonomamente ai siti.
La Corte ha però ricordato che, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale. Per il resto, il verbale costituisce comunque elemento di prova che può essere superato solo con contestazioni puntuali e riscontri contrari. Nel caso di specie, non vi è stata una contestazione idonea a incrinare l’attendibilità del quadro ricostruito in sede ispettiva.
Particolarmente significativo è anche il passaggio sull’elemento soggettivo. La difesa aveva evidenziato che il titolare non era presente al momento del controllo e che non vi era prova di un suo coinvolgimento diretto nella raccolta delle puntate. La Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza, affermando che la responsabilità sussiste quando il gestore abbia predisposto e organizzato i mezzi idonei a consentire l’attività di scommesse. L’illecito non richiede la prova di una materiale raccolta da parte del titolare, ma è sufficiente l’organizzazione del contesto funzionale al betting.
La sentenza si inserisce in un orientamento rigoroso che guarda alla realtà sostanziale dell’attività esercitata nel locale, più che alla sua qualificazione formale. Per gli operatori del settore, il messaggio è chiaro: la compresenza di apparecchi ex art. 110 e attività di scommessa comporta un ampliamento degli obblighi autorizzatori. Il possesso della sola licenza ex art. 86 non mette al riparo da sanzioni quando il locale, di fatto, funge anche da punto di raccolta scommesse. nb







