Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato una serie di provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) relativi ai canoni dovuti dai concessionari del bingo durante il regime di proroga tecnica delle concessioni, stabilendo che l’importo fisso previsto dalla legge è incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
Le sentenze, pubblicate tra il 23 e il 24 febbraio 2026, riguardano diversi ricorsi presentati da associazioni e società concessionarie contro le note con cui ADM aveva imposto il pagamento del canone mensile, aumentato nel tempo fino a 7.500 euro, anche durante i periodi di chiusura delle sale e senza tener conto dei fatturati effettivi.
Niente canone durante le chiusure Covid
Il Tar ha innanzitutto ribadito che il canone non è dovuto nei mesi in cui le sale bingo sono rimaste chiuse per effetto dei provvedimenti anti-Covid.
Richiamando l’articolo 69 del decreto legge n. 18/2020, i giudici hanno affermato che l’esonero dal pagamento deve valere per tutto il periodo di sospensione dell’attività imposto dall’autorità pubblica, in quanto sarebbe irragionevole pretendere il versamento di somme in assenza della possibilità di esercitare l’attività.
La sospensione del canone è stata quindi ritenuta coerente con il principio di sinallagmaticità del rapporto concessorio: se l’attività non può essere svolta per factum principis, il concessionario non è tenuto al pagamento.
Proroghe tecniche illegittime secondo il diritto Ue
Il cuore delle decisioni riguarda però la compatibilità della proroga tecnica delle concessioni bingo con la direttiva europea 2014/23/UE.
Il Tar ha applicato i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), secondo cui:
- le proroghe disposte dopo il 18 aprile 2016 rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva concessioni;
- le modifiche unilaterali operate dal legislatore italiano non rientrano nelle ipotesi derogatorie previste dall’articolo 43 della direttiva;
- la proroga tecnica, così strutturata, avrebbe richiesto una nuova gara pubblica.
Di conseguenza, il sistema di proroghe reiterate previsto dall’articolo 1, comma 1047, della legge n. 205/2017 (e dalle precedenti modifiche) è stato ritenuto in contrasto con il diritto eurounitario e deve essere disapplicato.
Canone fisso incompatibile con la direttiva
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tar afferma che non è legittima la determinazione di un canone fisso e forfettario, identico per tutti i concessionari, indipendentemente dal fatturato e dalla redditività effettiva.
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, l’indennità eventualmente dovuta durante il periodo di proroga non può essere stabilita in modo rigido, ma deve tener conto:
- dei ricavi effettivamente conseguiti dal singolo operatore;
- dei vantaggi ottenuti (come l’assenza di gara);
- dei sacrifici imposti, tra cui il divieto di trasferimento dei locali.
Il Tar ha quindi annullato le note ADM che applicavano automaticamente il canone da 7.500 euro mensili, affermando che l’Agenzia dovrà rideterminare le somme dovute con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, sulla base di un’istruttoria concreta e parametrata ai fatturati.
Indennità sì, ma da rideterminare
Le sentenze precisano che l’illegittimità della proroga non comporta l’azzeramento totale degli importi dovuti. I concessionari restano tenuti al pagamento di un’indennità per l’esercizio di fatto dell’attività, al fine di evitare un indebito vantaggio.
Tuttavia, tale indennità dovrà essere ricalcolata da ADM in modo proporzionato e conforme ai principi europei, superando il meccanismo automatico previsto dalla normativa nazionale.







