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Bancarotta nel settore giochi: la Cassazione chiarisce i confini del dolo e della “riparazione”

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la condanna nei confronti dell’ex amministratore di una società attiva nel comparto dei giochi e delle scommesse con sede a Bari. La decisione giunge a seguito del ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d’appello del capoluogo pugliese, che aveva già accertato la responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta societaria, documentale e patrimoniale

Il collegio giudicante ha approfondito la distinzione tra le diverse fattispecie di bancarotta, confermando che per quella documentale di tipo generico — legata all’irregolare tenuta delle scritture contabili — è sufficiente il dolo generico. Tale elemento psicologico consiste nella consapevolezza che la cattiva gestione documentale renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Nel caso di specie, le irregolarità riguardavano la mancata tracciabilità di flussi finanziari e di crediti per circa 267.000 euro, emersi dai bilanci ma non riscontrabili nelle scritture contabili della fallita società barese.

Un punto nodale della sentenza riguarda la cosiddetta “bancarotta riparata”. La difesa aveva sostenuto l’insussistenza del reato a fronte di versamenti effettuati a favore della curatela per coprire le somme distratte. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ribadito che la reintegrazione del patrimonio aziendale può escludere il reato solo se avviene prima della dichiarazione di fallimento. Poiché in questa vicenda il versamento è intervenuto dopo la soglia cronologica dell’insolvenza, il delitto di distrazione è stato considerato già perfezionato all’atto della restituzione alla curatela.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la consegna tardiva dei libri contabili, avvenuta tre anni dopo il fallimento, pur avendo portato all’assoluzione per i profili di dolo specifico (sottrazione documentale), non esclude la responsabilità per la tenuta irregolare delle stesse scritture. La condotta post-fallimentare, inclusa la transazione con la curatela per la cessione di crediti verso altre società facenti capo all’imputato, è stata giudicata irrilevante ai fini della prova del dolo, essendo la bancarotta un reato di pericolo concreto che va valutato al momento della commissione degli atti.

Il ricorso è stato dunque dichiarato infondato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

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