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Scommesse, Cassazione conferma accertamento sul ruolo di “master” e provvigioni al 5%: ricorso respinto

La Corte di Cassazione chiude il contenzioso fiscale su una presunta attività di “master” nel settore delle scommesse per conto del bookmaker maltese confermando integralmente gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2015.

Con l’ordinanza n. 3792/2026, pubblicata il 19 febbraio, la Quinta Sezione civile (presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, relatore Salvatore Leuzzi) ha rigettato il ricorso proposto da una societa’ contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che aveva confermato gli avvisi di accertamento.

Al centro della vicenda, due atti impositivi con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, ritenendo che la società avesse operato come “master” per conto della società maltese, coordinando una rete di centri trasmissione dati (CTD) e punti vendita ricariche (PVR) e percependo provvigioni pari al 5% sulla raccolta delle scommesse nell’area di competenza. Il reddito era stato poi imputato per trasparenza al socio.

Gli accertamenti si fondavano su un processo verbale di constatazione redatto nei confronti del bookmaker estero, su indagini informatiche della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche – e su dati estratti da un file denominato “agent profit 2015-2016.xls”.

In Cassazione, la difesa ha articolato sei motivi di ricorso, contestando tra l’altro la motivazione per relationem degli avvisi, l’omessa allegazione dei documenti richiamati, la pretesa motivazione apparente della sentenza di merito, l’uso delle presunzioni e l’utilizzo di un file informatico mai prodotto in giudizio.

La Suprema Corte ha respinto integralmente le doglianze.

Sul tema della motivazione degli avvisi, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio ormai consolidato: l’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare integralmente gli atti richiamati, purché nell’avviso siano riprodotti i contenuti essenziali idonei a rendere comprensibile la pretesa fiscale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’atto impositivo contenesse l’elenco dei CTD e PVR, gli ID utente, le somme raccolte, le vincite e gli elementi presuntivi valorizzati, consentendo al contribuente di articolare compiutamente le proprie difese.

Respinta anche la censura di motivazione apparente: la Corte di Giustizia Tributaria aveva ricostruito in modo coerente il percorso logico che conduceva all’attribuzione alla società del ruolo di “master”, valorizzando le dichiarazioni del country manager italiano del bookmaker maltese e i riscontri informatici della Guardia di Finanza, che avevano collegato gli ID interrogati alla posizione societaria e al suo amministratore, anche attraverso diverse denominazioni commerciali.

Quanto alla prova presuntiva, la Cassazione ha ricordato che spetta al giudice di merito valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi. Le dichiarazioni del terzo, corroborate dalle verifiche tecniche sugli ID e dall’assenza di prova contraria, sono state ritenute idonee a fondare l’inferenza circa il ruolo di master e la percezione di provvigioni. Le censure, secondo la Corte, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità.

Inammissibili anche i motivi relativi all’omesso esame di fatti decisivi e alla presunta violazione dell’articolo 115 c.p.c. per l’utilizzo del file informatico “agent profit 2015-2016.xls”. La Cassazione ha chiarito che la decisione di merito non si fondava sul file in sé, ma sugli esiti delle verifiche della Guardia di Finanza confluiti nel PVC allegato all’avviso.

Il ricorso è stato dunque rigettato. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 24.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di 12.000 euro in favore dell’Agenzia e di ulteriori 5.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’articolo 96, commi 3 e 4, c.p.c., in quanto la decisione finale si è rivelata conforme alla proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.

Redazione Jamma
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