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Annullata sanzione per ingresso di minore in sala scommesse: il Giudice di pace di Frosinone esclude la colpa dell’esercente

Il Giudice di Pace di Frosinone, con sentenza del 19 febbraio 2026, ha annullato un’ordinanza-ingiunzione irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nei confronti della titolare di una sala scommesse. Il provvedimento accoglie integralmente le tesi difensive sostenute dagli avvocati Marco Ripamonti e Riccardo Ripamonti (Studio Legale Ripamonti, con sedi in Viterbo e Firenze) focalizzandosi sull’assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.

Il caso riguardava, in particolare, la presunta violazione dell’art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, a seguito del rinvenimento, da parte della Guardia di Finanza, di un minore di diciassette anni all’interno di un’agenzia di scommesse.

Il fulcro del ragionamento logico-giuridico del Giudicante risiede nell’esclusione della colpa in capo alla ricorrente, ai sensi dell’art. 3 L. 689/81. Nonostante il dato oggettivo dell’ingresso del minorenne nella sala, la sentenza ha valorizzato i seguenti aspetti:

L’errore scusabile determinato dalle sembianze del minore.

La legge impone il controllo dei documenti “tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta”. La difesa, sottoponendo al Giudice l’esame delle telecamere di videosorveglianza, ha dimostrato come le caratteristiche fisiche del giovane fossero tali da indurre ragionevolmente in errore il personale circa la sua minore età. Sul punto, la sentenza scrive: “Ebbene, come risulta evidente dalle immagini estratte dalle telecamere di video sorveglianza presenti nel locale, il ragazzo minorenne rinvenuto dai verbalizzanti non aveva affatto le sembianze di un soggetto di minore età, avendo una folta barba scura ed una fisicità che ben poteva indurre in errore”.

La tempistica del controllo e la dinamica dei fatti

Il secondo elemento valorizzato in sentenza riguarda il fattore temporale. L’ingresso del minore nella sala ha preceduto, di pochissimi minuti, quello degli agenti, “pertanto la ricorrente potrebbe non avere avuto il tempo di avvedersi dell’ingresso in tempo utile per procedere al controllo dei documenti”.

In applicazione di questi principi, il Giudice ha statuito che alla titolare non possa imputarsi “un comportamento negligente”, in quanto l’errore sul fatto non è stato determinato da sua colpa. Da ciò l’annullamento della sanzione.

Redazione Jamma
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