La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. 158/2012 (c.d. “Balduzzi”) continua a produrre effetti rilevanti nel contenzioso in materia di gioco a distanza. Ne è un esempio la recente sentenza del Tribunale di Firenze che ha annullato un’ordinanza-ingiunzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fondata proprio sulla disposizione poi espunta dall’ordinamento.
Il caso riguardava l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 20.000 euro, oltre alla confisca di dieci computer installati in un esercizio aperto al pubblico nella provincia di Prato. Secondo l’Amministrazione, la configurazione dei terminali informatici consentiva di agevolare la creazione di un punto fisico di raccolta di gioco a distanza, in violazione del divieto previsto dall’art. 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi, come sanzionato dall’art. 1, comma 923, della legge 208/2015.
La fattispecie contestata si inseriva in un quadro normativo particolarmente ampio. La disposizione vietava infatti la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentissero ai clienti di accedere a piattaforme di gioco online, indipendentemente dal fatto che si trattasse di totem dedicati o di strumenti a navigazione libera, come personal computer o dispositivi analoghi.
Nelle more del giudizio di opposizione ex art. 22 della legge 689/1981, la Corte costituzionale, con sentenza n. 104/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia della norma sostanziale (art. 7, comma 3-quater) sia della relativa previsione sanzionatoria. La Consulta ha ritenuto che il divieto, per come formulato, determinasse una compressione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica, estendendosi indistintamente a una pluralità di strumenti e di contesti, senza un adeguato bilanciamento con gli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti.
Il Tribunale di Firenze ha quindi applicato il principio, ormai consolidato, dell’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Ai sensi dell’art. 136 Cost., la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma l’eliminazione opera ex tunc, travolgendo anche i rapporti non ancora definitivamente esauriti.
Nel caso concreto, l’ordinanza-ingiunzione non era coperta da giudicato e il procedimento risultava ancora pendente. Di conseguenza, venuto meno il fondamento normativo della sanzione, il giudice ha accolto l’opposizione e annullato integralmente il provvedimento impugnato, assorbendo le ulteriori censure relative alla motivazione e all’elemento soggettivo.
La decisione assume rilievo sistemico per gli operatori del settore. Tutte le sanzioni amministrative irrogate esclusivamente sulla base dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. 158/2012 – e non ancora divenute definitive – risultano oggi prive di base legale. Resta naturalmente fermo il potere repressivo in presenza di condotte che integrino altre fattispecie di offerta illecita di gioco o di esercizio abusivo dell’attività, ma non è più sostenibile un divieto generalizzato fondato sulla mera disponibilità di strumenti informatici potenzialmente idonei al collegamento a piattaforme online.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la novità e la rilevanza del recente intervento della Corte costituzionale quale grave ed eccezionale ragione ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nb







