È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 18 febbraio 2026 l’ordinanza del Tar Lazio (Sezione Quarta) del 29 luglio 2025 che solleva questione di legittimità costituzionale sull’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro.
Il giudizio nasce dal ricorso di un content creator sanzionato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per la pubblicazione su YouTube e Twitch di video contenenti sessioni di gioco accompagnate da banner pubblicitari che reindirizzavano a siti di gioco online. L’Autorità aveva irrogato una sanzione complessiva di 157.000 euro: 55.000 euro per il canale Twitch e 51.000 euro per ciascuno dei due canali YouTube.
Il nodo della soglia minima
L’articolo 9 del Decreto Dignità vieta “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”, relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro, su qualunque mezzo, inclusi social media e piattaforme digitali. Il comma 2 stabilisce che l’inosservanza sia punita con una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione.
Nel caso concreto, il 20% dei ricavi generati dai canali – inferiori a 1.000 euro per Twitch e nulli per YouTube – risultava ampiamente sotto la soglia minima. L’Agcom ha quindi applicato la sanzione edittale minima, incrementandola in parte in considerazione della pluralità delle condotte.
Il Tar, pur respingendo le censure procedurali del ricorrente (tempestività degli atti, diritto di difesa, legittimità dell’accertamento), ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della soglia minima inderogabile.
Proporzionalità e individualizzazione della sanzione
Secondo il Collegio, la previsione di una soglia fissa di 50.000 euro rischia di risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla varietà delle condotte ricomprese nel divieto, che spazia da campagne pubblicitarie su larga scala a episodi marginali con scarsa diffusione e minimo impatto economico.
Nel caso esaminato, il ricorrente – un giovane lavoratore con reddito mensile di circa 1.300 euro – è stato sanzionato per un importo superiore di oltre 150 volte rispetto ai ricavi effettivamente percepiti. Una sproporzione che, secondo il Tar, potrebbe tradursi in una lesione irragionevole del diritto di proprietà (articoli 3 e 42 della Costituzione) e porsi in contrasto anche con l’articolo 117 Cost., in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che impongono il rispetto del principio di proporzionalità delle pene.
Il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di sanzioni amministrative punitive, ricordando che anche tali misure devono rispettare un rapporto di congruità tra gravità dell’illecito e severità della sanzione. La rigidità della soglia minima, secondo il Tar, impedisce qualsiasi adeguamento al caso concreto, sia in relazione all’offensività della condotta sia alla capacità economica del trasgressore.
Effetti sul sistema sanzionatorio
Il Tar sottolinea che un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non determinerebbe un vuoto normativo: resterebbe applicabile il criterio proporzionale del 20% del valore della sponsorizzazione o pubblicità. Spetterebbe poi al legislatore ridefinire, se ritenuto necessario, una diversa cornice edittale compatibile con il principio di proporzionalità.
Il giudizio è stato quindi sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.







