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Cassazione: nel contenzioso CTD, la mancata prova del riversamento al bookmaker può trasformare l’intera raccolta accertata in una base imponibile

Con un’ordinanza pubblicata l’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione torna su un tema che da anni attraversa il contenzioso tributario legato ai centri trasmissione dati (CTD) operanti nel settore delle scommesse sportive: il rapporto tra l’accertamento dell’imposta unica e le successive rettifiche fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

La vicenda riguarda un titolare di impresa individuale che, nell’anno d’imposta 2013, svolgeva attività di centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker estero. L’amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF e IRAP, fondandosi sull’esito di un precedente accertamento condotto dall’amministrazione dei monopoli in materia di imposta unica.

Il punto centrale è che l’ufficio dei monopoli aveva determinato in via induttiva una maggiore base imponibile dell’imposta unica, utilizzando come criterio la media della raccolta delle scommesse registrata nella provincia di ubicazione del punto. Tale base imponibile, non essendo stata impugnata, era divenuta definitiva.

In secondo grado, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, richiamando la regola prevista dalla legge di stabilità 2011: la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica sulle scommesse viene posta a fondamento delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, in estrema sintesi, che i ricavi imputabili al CTD non potevano coincidere con l’ammontare della raccolta, ma dovessero essere limitati alle sole provvigioni riconosciute dal bookmaker.

Accanto a questo motivo, il ricorso sollevava anche una questione processuale: secondo la difesa, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe impugnato in appello la parte della decisione di primo grado relativa all’IVA, con conseguente formazione di giudicato interno.

La Cassazione ha respinto anche questa impostazione, rilevando che l’appello dell’amministrazione aveva riguardato tutte le imposte riprese a tassazione, e che la richiesta era stata quella di riformare integralmente la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso nella sua interezza.

Sul nodo sostanziale, la Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato e particolarmente rilevante per l’operatività dei CTD: l’accertamento effettuato dall’amministrazione dei monopoli in materia di imposta unica può essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate come base probatoria per procedere agli accertamenti ai fini IVA e imposte dirette.

Il richiamo più significativo è alla lettura dell’articolo 1, comma 67, della legge 220 del 2010, già interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la base imponibile sottratta all’imposta unica non è un dato “neutro”, ma costituisce il punto di partenza dell’accertamento fiscale successivo.

Secondo la Corte, quando la base imponibile accertata (anche induttivamente) rappresenta gli importi incassati dal gestore e questi non dimostra di averli riversati al bookmaker, tali somme possono essere considerate ricavi dell’attività e diventare imponibili anche ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

In altri termini, non basta sostenere che il guadagno effettivo del CTD consista nelle sole provvigioni. Questo argomento, di per sé, non esclude che vi siano ulteriori proventi, né vale a neutralizzare l’effetto presuntivo dell’accertamento dell’imposta unica, soprattutto quando la base imponibile sia divenuta definitiva e non sia stata contestata nei tempi utili.

L’ordinanza si chiude con il rigetto del ricorso e con la condanna alle spese. Ma soprattutto conferma, ancora una volta, la linea della Cassazione: nel contenzioso CTD, la mancata prova del riversamento al bookmaker può trasformare l’intera raccolta accertata in una base imponibile utilizzabile anche per le imposte ordinarie, con un effetto moltiplicatore sul rischio fiscale complessivo.

Redazione Jamma
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