La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la legittimità di una sanzione amministrativa da 24mila euro inflitta al titolare di un esercizio commerciale per aver installato apparecchi da gioco lecito in violazione del divieto previsto dalla normativa regionale dell’Emilia-Romagna sui cosiddetti “luoghi sensibili”. La decisione della Seconda Sezione Civile chiude il contenzioso avviato contro un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune competente dopo un sopralluogo effettuato nel 2024.
Il caso riguarda l’applicazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, in vigore dal novembre 2016, che vieta l’apertura di sale gioco e la nuova installazione di apparecchi AWP entro 500 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, da scuole, luoghi di culto e altri punti ritenuti sensibili. In attuazione della disciplina regionale, il Comune aveva proceduto alla mappatura degli esercizi interessati e aveva avviato un sistema di controllo fondato sull’obbligo di apporre specifiche etichette identificative su ciascun apparecchio, previa autocertificazione da parte degli esercenti.
Secondo quanto ricostruito in sentenza, già il titolare del locale era stato informato formalmente dell’avvio del procedimento amministrativo e della necessità di dichiarare le macchine presenti alla data di entrata in vigore del divieto. L’amministrazione aveva chiarito che sarebbero potuti rimanere in funzione soltanto gli apparecchi installati prima del novembre 2016, senza possibilità di sostituzione o nuova installazione.
L’elemento centrale della controversia ha riguardato proprio la nozione di “nuova installazione”. L’appellante sosteneva che la semplice sostituzione di apparecchi già presenti, soprattutto in caso di guasto o obsolescenza e senza aumento del numero complessivo, non potesse essere equiparata a una nuova installazione vietata dalla legge. La Corte ha però respinto questa interpretazione, richiamando la delibera attuativa della Giunta regionale, secondo cui per nuova installazione deve intendersi il collegamento dell’apparecchio alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In questa prospettiva, ciò che rileva non è la continuità fisica della macchina nel locale, ma la data del collegamento alla rete.
Durante il sopralluogo del giugno 2024 gli agenti hanno accertato la presenza di otto apparecchi privi delle etichette comunali e, tramite visura, hanno verificato che le date di collegamento alla rete telematica risalivano al periodo compreso tra il 2020 e il 2023. Trattandosi di collegamenti successivi all’entrata in vigore del divieto, la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di nuova installazione in area sensibile.
I giudici hanno inoltre evidenziato che la mancata autocertificazione delle macchine presenti nel locale prima del 2016 ha impedito di ricostruire con certezza la situazione originaria. La documentazione contrattuale prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che gli apparecchi rinvenuti nel 2024 costituissero mera sostituzione di precedenti macchine, anche perché i contratti rinviavano a documenti separati sul numero e sulla tipologia iniziale degli impianti, non depositati in giudizio.
Respinte anche le censure relative alla mancata ammissione di prove testimoniali. Secondo la Corte, la violazione contestata non riguardava l’assenza delle etichette in sé, ma il collegamento degli apparecchi alla rete in data successiva al divieto. Allo stesso modo, l’eventuale obsolescenza delle macchine sostituite non avrebbe inciso sulla qualificazione giuridica dei nuovi collegamenti. nb







