Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con la sentenza numero 110 del 2025, ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore unico di una società operante nel settore delle scommesse contro un provvedimento di irricevibilità emesso dalla Questura di Catanzaro. La controversia ha avuto origine dalla mancata concessione della licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., richiesta a seguito dell’acquisto di un ramo d’azienda dedicato alla raccolta di scommesse sportive e attività di ricevitoria.
La Questura aveva dichiarato l’istanza irricevibile a causa dell’assenza totale della documentazione necessaria a corredo della domanda. Tra gli elementi mancanti figuravano il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le planimetrie dei locali con la descrizione dei sistemi di sicurezza, la documentazione relativa agli impianti di videosorveglianza e allarme, i certificati di agibilità e lo statuto societario.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento amministrativo lamentando la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, in particolare la mancata comunicazione dei motivi ostativi (ex art. 10 bis L. 241/1990) e il mancato ricorso al soccorso istruttorio, che avrebbe dovuto permettere l’integrazione dei documenti mancanti.
Nella decisione, i magistrati amministrativi hanno chiarito la distinzione tra il rigetto di un’istanza e la sua irricevibilità. Il Tribunale ha stabilito che la comunicazione dei motivi ostativi presuppone un esame nel merito della domanda; al contrario, la statuizione di irricevibilità è un atto di natura procedurale che attesta l’assenza dei requisiti minimi per poter procedere alla valutazione stessa.
In merito al soccorso istruttorio, la sentenza ha evidenziato che tale istituto incontra un limite nel principio di auto-responsabilità. Secondo il collegio, il privato è tenuto ad allegare almeno la documentazione minima indicata nella modulistica di riferimento. Nel caso di specie, essendo stata inoltrata un’istanza priva di qualsivoglia allegato, il Tribunale ha ritenuto legittimo l’operato della Questura, giudicando non attivabile il dovere di soccorso istruttorio a fronte di una carenza documentale assoluta.
Il ricorso è stato dunque respinto, con la compensazione delle spese di lite tra le parti.







