La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna ha annullato una serie di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2017, accogliendo integralmente il ricorso proposto da un gestore di apparecchi da intrattenimento. La sentenza interviene su un contenzioso che riguardava contestazioni Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, per un accertamento fondato sui dati trasmessi dai concessionari della rete telematica dei giochi, relativamente alle giocate attraverso apparecchi del comma 6, articolo 110 Tulps..
Secondo i giudici bolognesi, l’atto dell’amministrazione finanziaria risulta viziato già sul piano procedurale. La Corte ha infatti riconosciuto la fondatezza della censura relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo n. 218 del 1997. L’Agenzia delle Entrate non è stata in grado di dimostrare il corretto perfezionamento della notifica dell’invito al contraddittorio, effettuata secondo la procedura di cui all’articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, non è stata prodotta prova né dell’invio né dell’effettivo recapito della raccomandata informativa, passaggio ritenuto essenziale a pena di nullità dell’atto.
Ma la decisione della Corte non si ferma agli aspetti formali. Anche nel merito, i giudici hanno ritenuto fondato il ricorso, evidenziando come l’accertamento fosse basato esclusivamente sui dati forniti dai concessionari che gestiscono la rete telematica dei giochi. Dati che, secondo la sentenza, non possono essere considerati automaticamente attendibili senza una verifica puntuale dei rapporti contrattuali intercorrenti tra il gestore e i singoli esercenti presso cui sono installati gli apparecchi.
La Corte ha sottolineato che dall’avviso di accertamento non emergeva alcuna attività istruttoria volta a ricostruire le percentuali di ripartizione dei proventi concordate tra le parti, né a verificare l’applicazione di tali percentuali al cosiddetto residuo della raccolta. Al contrario, la documentazione prodotta dal ricorrente ha dimostrato l’esistenza di accordi che prevedevano una ripartizione pari al 15 per cento in favore del gestore e all’85 per cento in favore dell’esercente, nonché l’ammontare complessivo del residuo raccolta, pari a oltre 928mila euro. Applicando correttamente tali percentuali, i ricavi dichiarati dal gestore risultano coerenti con quanto emerso dai contratti e dai dati acquisiti.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso, annullando gli avvisi di accertamento impugnati per un valore di circa 43.000 euro e condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori. Una decisione che ribadisce l’importanza del contraddittorio preventivo e della corretta istruttoria anche nei procedimenti fiscali che riguardano il settore dei giochi, caratterizzato da rapporti contrattuali complessi e da una pluralità di soggetti coinvolti. nb







