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Slot, mancato versamento del PREU: la Cassazione conferma il peculato per il gestore di AWP

Il gestore di una società di gestione di apparecchi da gioco, accusato di essersi appropriato delle somme dovute all’erario sotto forma di PREU (Prelievo erariale unico), resta definitivamente condannato per peculato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3923/2026 della Sesta Sezione penale, ha infatti dichiarato complessivamente inammissibile il ricorso presentato contro la decisione della Corte d’appello di Firenze, che a sua volta aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Firenze.

La vicenda riguarda somme che, secondo l’accusa, non sarebbero state versate all’allora Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in più periodi compresi tra il 2016 e il 2017. Al centro del procedimento c’è la gestione degli apparecchi da intrattenimento AWP e l’omissione del riversamento del PREU, oltre ad altri importi collegati ai rapporti concessori e ai canoni dovuti. La sentenza ricostruisce il caso muovendo da un punto che negli ultimi anni è diventato il vero spartiacque giuridico nelle controversie di questo tipo: la natura pubblica del denaro raccolto attraverso le giocate.

Nel ricorso, la difesa aveva provato a rimettere in discussione la qualifica del gestore come incaricato di pubblico servizio, elemento indispensabile per configurare il peculato. Secondo questa impostazione, il mancato versamento avrebbe dovuto essere letto come un inadempimento contrattuale o, al più, ricondotto a fattispecie differenti, come il furto. La Cassazione, però, ha respinto l’intero impianto, richiamando un orientamento ormai consolidato e, soprattutto, il principio fissato dalle Sezioni Unite con una sentenza del 2020. In quella decisione, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi leciti che si impossessi dei proventi del gioco, compresa la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente.

Questo passaggio, nella motivazione, viene ribadito come un punto fermo: il denaro incassato dalle giocate non può essere considerato “proprio” del gestore, perché appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. È proprio questa qualificazione a rendere penalmente rilevante l’omissione del versamento, trasformandola da questione tributaria o contrattuale in appropriazione indebita di risorse pubbliche.

Tra i motivi del ricorso figurava anche la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la disciplina determinerebbe una sproporzione tra il trattamento penale riservato ai gestori di AWP e quello previsto per altre figure che, a fronte di condotte analoghe, subirebbero soltanto sanzioni amministrative. Anche questa linea, tuttavia, viene chiusa dalla Cassazione, che giudica la questione manifestamente infondata, ricordando come non si tratti di sottoporre alla Consulta una norma di legge in senso stretto, ma di contestare un’interpretazione giurisprudenziale che si è ormai stabilizzata nel tempo. Secondo la Corte, un intervento di questo tipo comporterebbe una vera e propria novità di sistema e richiederebbe una rimodulazione legislativa delle modalità di riscossione del PREU, terreno che non rientra nel sindacato di legittimità.

La Cassazione, inoltre, evidenzia un altro aspetto che pesa sul destino del ricorso: la presenza della cosiddetta doppia conforme. Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado, adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove e saldandosi con la struttura argomentativa precedente, il controllo di legittimità diventa ancora più rigoroso. In questo caso, secondo i giudici, le censure difensive si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate nei gradi di merito, senza introdurre elementi nuovi e senza colpire i punti centrali della motivazione.

Respinto anche il tentativo di ottenere un ridimensionamento sul piano soggettivo, legato alle difficoltà economiche e ai tentativi di rateizzazione. La Corte osserva che tali circostanze non possono escludere l’elemento psicologico del reato, perché la natura “altrui” del denaro era chiaramente definita già da tempo, anche sulla base di precedenti civili e penali. In sostanza, la crisi aziendale o la ricerca di soluzioni dilazionate non trasformano l’appropriazione di denaro pubblico in un comportamento penalmente neutro.

Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda l’attenuante della particolare tenuità del fatto. Anche qui, la difesa aveva chiesto che venisse riconosciuta, ma la Cassazione conferma la valutazione negativa dei giudici di merito, che avevano escluso l’attenuante in ragione del carattere sistematico delle appropriazioni e dell’entità delle somme. Nella motivazione vengono riportati importi considerati ingenti, pari a 681.627 euro, 78.156 euro e 34.580 euro, mai restituiti neppure parzialmente, circostanza che rende incompatibile la vicenda con l’idea di una condotta marginale o episodica.

Infine, la Corte respinge anche le censure relative al rapporto con un precedente procedimento per bancarotta e alle doglianze sul ne bis in idem. La Cassazione ribadisce che peculato e bancarotta possono concorrere, perché si differenziano per soggetto attivo, interesse tutelato, modalità di aggressione del bene giuridico e momento consumativo. Di conseguenza, la presenza di un patteggiamento o di una sentenza in materia fallimentare non impedisce la punibilità per il peculato connesso alla gestione del denaro del PREU.

Redazione Jamma
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