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AGCOM archivia il procedimento contro la piattaforma Kick per violazione divieto pubblicità al gioco d’azzardo

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM, ha archiviato il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Kick Streaming Pty Ltd, società con sede in Australia che gestisce la piattaforma di live streaming “Kick”, accusata di aver ospitato contenuti riconducibili a pubblicità – anche indiretta – di giochi e scommesse con vincite in denaro, in violazione del divieto previsto dal Decreto Dignità.

La decisione è contenuta nella delibera n. 279/25/CONS, adottata dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 19 novembre 2025, con la quale viene chiuso il procedimento n. 2863/ZD (contestazione n. 3/25/DSM).

L’indagine era partita da una segnalazione della Guardia di Finanza, che nel febbraio 2025 aveva trasmesso ad Agcom una relazione su numerosi video presenti sulla piattaforma Kick, pubblicati tramite un canale in lingua italiana. Secondo quanto riportato, i contenuti riguardavano principalmente sessioni in diretta di gioco online con vincite in denaro, soprattutto slot machine, con la ricerca costante di bonus e la narrazione delle vincite come momento centrale della trasmissione.

La Guardia di Finanza aveva evidenziato anche l’uso di animazioni, colori, frecce e dinamiche tipiche dell’intrattenimento digitale, finalizzate a mantenere alta l’attenzione del pubblico, con l’effetto di rendere le sessioni di gioco particolarmente attrattive. Un ulteriore elemento rilevato era la presenza di link, diffusi nella chat delle dirette, che rimandavano a comparatori di siti di gioco.

Dopo gli accertamenti, nel maggio 2025 la Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali di Agcom aveva contestato a Kick la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 87/2018, convertito nella legge 96/2018, per la presenza di 19 video considerati riconducibili a contenuti promozionali o pubblicitari.

La difesa della società: Kick “hosting provider”, nessun rapporto commerciale con gli streamer

Nel corso del procedimento, Kick Streaming Pty Ltd ha respinto ogni responsabilità diretta, sostenendo che la piattaforma opera come servizio di condivisione globale, dove i contenuti sono prodotti autonomamente dagli utenti registrati, senza una linea editoriale definita dalla società.

Kick ha spiegato che chiunque può aprire un canale e trasmettere in diretta, accettando semplicemente i termini di servizio. I contenuti, comprese le interazioni in chat e i commenti, sarebbero interamente generati dagli streamer, con una gestione tecnica automatica da parte della piattaforma.

La società ha inoltre affermato di non avere rapporti commerciali specifici con gli streamer contestati e di non trarre ricavi pubblicitari dai video pubblicati. In particolare, ha sostenuto che le eventuali “sottoscrizioni” (subscriptions) versate dagli utenti agli streamer sarebbero processate da un fornitore di pagamento esterno e non genererebbero introiti per Kick.

Secondo la società, la piattaforma non avrebbe avuto “conoscenza effettiva” dei contenuti contestati prima della notifica dell’atto di contestazione, e in ogni caso, una volta ricevuta la contestazione, avrebbe rimosso i video e disabilitato il canale.

La posizione di Agcom: decisiva l’assenza di rapporto economico e la rimozione immediata

Agcom, dopo l’istruttoria e ulteriori approfondimenti richiesti dall’Organo collegiale nell’ottobre 2025, ha ritenuto non integrata la violazione contestata.

Secondo l’Autorità, per applicare la sanzione prevista dal Decreto Dignità è necessario verificare la presenza di una forma di pubblicità, anche indiretta, riconducibile al gioco con vincite in denaro, ma soprattutto la possibilità di imputare responsabilità al gestore della piattaforma.

Nel caso concreto, Agcom ha evidenziato due elementi ritenuti centrali:

  • l’assenza di specifici rapporti commerciali tra Kick e lo streamer che ha diffuso i contenuti contestati;
  • l’immediata rimozione dei contenuti e la disabilitazione del canale dopo la contestazione.

L’Autorità ha ritenuto che Kick non abbia ottenuto né compensi diretti né vantaggi economici indiretti (come sponsorizzazioni o partnership future), e che il ruolo della piattaforma sia rimasto compatibile con quello di hosting provider passivo, secondo i principi consolidati della normativa europea e della giurisprudenza.

Il riferimento normativo richiamato è l’articolo 6 del Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065), che esclude la responsabilità del prestatore di servizi di hosting quando non sia a conoscenza dei contenuti illegali e intervenga prontamente per rimuoverli o disabilitarne l’accesso una volta informato.

Agcom richiama inoltre la giurisprudenza comunitaria e nazionale, secondo cui la responsabilità del gestore di una piattaforma può emergere solo se svolge un ruolo “attivo”, tale da determinare controllo o conoscenza dei contenuti, oppure se, pur informato dell’illecito, non interviene tempestivamente.

Il precedente e la linea seguita dall’Autorità

Nella delibera, Agcom richiama anche precedenti casi analoghi, in cui l’Autorità aveva archiviato procedimenti sanzionatori contro piattaforme che non avevano rapporti commerciali con i content creator e avevano rimosso i contenuti dopo la contestazione.

Al contrario, in altri casi l’Autorità aveva adottato ordinanze-ingiunzione quando era stata accertata l’esistenza di partnership commerciali o la presenza di guadagni pubblicitari per la piattaforma collegati alla diffusione dei contenuti.

In questo caso, invece, secondo l’Autorità, Kick non ha svolto attività ulteriore rispetto alla semplice messa a disposizione della piattaforma, e le attività di indicizzazione e tag sarebbero compatibili con il funzionamento tecnico del servizio.

Il provvedimento: procedimento archiviato

Con la delibera n. 279/25/CONS, Agcom ha quindi disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2863/ZD avviato nei confronti di Kick Streaming Pty Ltd.

Redazione Jamma
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