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Agenzia Dogane e Monopoli aggiorna i termini dei procedimenti amministrativi: nuovo regolamento su scadenze, responsabili e potere sostitutivo

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato un nuovo regolamento che aggiorna e sostituisce quello approvato appena pochi mesi fa, nel giugno 2025, ridefinendo in modo organico tempi, modalità e responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente. Il provvedimento è stato firmato dal Direttore dell’Agenzia Roberto Alesse ed è datato 5 febbraio 2026.

Il testo si muove nel solco della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e mira a rendere più chiari e uniformi i termini entro cui ADM deve concludere le pratiche, sia quelle avviate d’ufficio sia quelle presentate da cittadini e imprese. Il principio centrale ribadito dal regolamento è che i procedimenti devono concludersi con un provvedimento espresso entro il termine indicato per ciascuna tipologia nella tabella allegata. La tabella, oltre a fissare le scadenze, individua anche l’unità organizzativa responsabile, l’organo che adotta l’atto finale, la normativa e la prassi di riferimento, nonché il soggetto titolare del potere sostitutivo nel caso in cui l’amministrazione non rispetti i tempi.

Per i procedimenti non inseriti nella tabella, viene fissata una regola generale: il termine di conclusione è di trenta giorni, salvo che una diversa fonte legislativa stabilisca tempi differenti.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la decorrenza dei termini. Per i procedimenti avviati d’ufficio, il conteggio parte dal momento in cui ADM viene a conoscenza del fatto o della situazione da cui nasce l’obbligo di intervenire. Per quelli invece avviati su istanza di parte, il termine decorre dalla data di ricezione della domanda, oppure – laddove previsto dalla normativa unionale – dalla data di accettazione dell’istanza stessa.

Il regolamento entra poi nel dettaglio delle modalità di presentazione, precisando come si determina formalmente la “ricezione” a seconda che l’istanza venga inviata via telematica, tramite PEC, con raccomandata, con posta ordinaria o consegnata direttamente presso un ufficio. In questo quadro viene rafforzata la linea della digitalizzazione: per le imprese, la presentazione delle istanze deve avvenire esclusivamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in coerenza con il Codice dell’amministrazione digitale.

Viene anche chiarito cosa accade quando la domanda risulta incompleta o irregolare. In tal caso, il responsabile del procedimento deve comunicarlo all’interessato entro un termine pari alla metà di quello previsto per la durata complessiva del procedimento, indicando le ragioni dell’irregolarità o della mancanza documentale. In queste ipotesi, il termine non continua a decorrere: riparte dal momento in cui l’istanza viene regolarizzata o completata.

Non solo. Il testo stabilisce anche che, se nel corso della pratica il richiedente fornisce nuovi documenti o notizie che modificano elementi essenziali dell’istanza, tale integrazione equivale a una nuova domanda. Di conseguenza, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente e per intero.

Sul fronte delle garanzie procedimentali, il regolamento disciplina la comunicazione di avvio del procedimento, che deve essere effettuata in modo personale e con i contenuti previsti dalla legge 241/1990. Se però il numero dei destinatari rende la comunicazione individuale troppo complessa o gravosa, ADM potrà ricorrere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, motivando le ragioni della deroga.

Viene inoltre regolata la partecipazione al procedimento. Gli interessati potranno prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi della durata complessiva del procedimento, ma con un limite chiaro: anche se depositate, le memorie non potranno in alcun modo far slittare la scadenza finale.

Nei procedimenti avviati su richiesta, prima di adottare un provvedimento negativo, ADM dovrà comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, concedendo dieci giorni per eventuali osservazioni. Questo passaggio, oltre a garantire il contraddittorio, produce anche un effetto procedurale preciso: sospende i termini di conclusione, che riprendono a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni oppure, in assenza di risposta, allo scadere del termine.

Il regolamento disciplina anche le ipotesi di sospensione dei termini per acquisire informazioni o certificazioni non già disponibili. La sospensione è possibile una sola volta e non può superare i trenta giorni, salvo i casi in cui le informazioni debbano essere acquisite da istituzioni estere, circostanza che può richiedere tempi diversi.

Un punto significativo è quello relativo al silenzio-inadempimento. Se ADM non conclude il procedimento entro il termine previsto, l’interessato potrà rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo, individuato nella tabella allegata. Quest’ultimo dovrà intervenire e concludere la procedura entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, anche attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario.

Il regolamento, infine, abroga espressamente quello adottato nel giugno 2025, chiarendo che eventuali aggiornamenti futuri – sia della tabella allegata sia dei termini di conclusione – potranno essere effettuati con determinazione del Direttore, previo passaggio in Comitato di gestione.

Il provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia ed entra nel quadro degli atti generali che definiscono l’organizzazione e il funzionamento di ADM, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore certezza sui tempi e sui responsabili dei procedimenti.

Redazione Jamma
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