HomeCronacheSale scommesse a meno di 500 metri dai luoghi sensibili: il Tar...

Sale scommesse a meno di 500 metri dai luoghi sensibili: il Tar conferma la chiusura a Ravenna

Il Tar Emilia-Romagna ha confermato la legittimità dell’ordine di chiusura disposto dal Comune di Ravenna nei confronti di una sala scommesse situata a distanza inferiore ai 500 metri da un cosiddetto “luogo sensibile”. Con una sentenza pronunciata il 28 gennaio 2026, la Sezione Prima del Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dal titolare dell’attività, che contestava la normativa comunale e regionale sulla delocalizzazione delle sale gioco.

La vicenda prende avvio nel dicembre 2023, quando l’amministrazione comunale aveva comunicato l’avvio del procedimento di chiusura, motivato dal mancato rispetto del limite distanziale previsto dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna e recepito nella mappatura comunale dei siti sensibili. Al gestore era stato concesso un periodo di proroga, finalizzato a permettere lo spostamento dell’attività in un’altra sede idonea. Tuttavia, il trasferimento non si è concretizzato entro i termini, portando il Comune, nel luglio 2025, a disporre la chiusura definitiva della sala.

Nel ricorso, la parte interessata sosteneva che la disciplina comunale, attraverso una mappatura molto estesa dei luoghi sensibili e vincoli urbanistici stringenti, avrebbe prodotto un effetto espulsivo del gioco lecito dall’intero territorio urbano, rendendo di fatto impossibile qualsiasi delocalizzazione. Secondo questa impostazione, le misure adottate avrebbero violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre a incidere in modo eccessivo sulla libertà di iniziativa economica.

Il Tar ha però ritenuto non fondate le censure. Il Collegio ha richiamato una recente giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, secondo cui la mappatura dei luoghi sensibili costituisce un’attività sostanzialmente ricognitiva imposta dalla normativa regionale, e il limite dei 500 metri rappresenta uno strumento legittimo di contrasto alla ludopatia.

In particolare, i giudici hanno sottolineato come precedenti verificazioni tecniche abbiano già escluso che nel Comune di Ravenna vi sia un’impossibilità assoluta di localizzare o trasferire sale gioco: esistono aree urbanisticamente compatibili, individuate dalla pianificazione comunale, che consentono l’insediamento di tali attività senza rischio di future incompatibilità. Il fatto che il ricorrente non sia riuscito a reperire un immobile adeguato, secondo il Tar, non dimostra di per sé l’oggettiva impraticabilità della delocalizzazione.

Respinta anche l’eccezione preliminare del Comune, che aveva sostenuto una sopravvenuta carenza di interesse per via del trasferimento dell’attività in altra sede: il Tribunale ha chiarito che permane comunque l’interesse a una pronuncia di merito, anche in vista di eventuali richieste risarcitorie

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.it/
Il quotidiano del gioco legale
Altri articoli