La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente che aveva impugnato gli avvisi di accertamento emessi da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno 2016, legati all’installazione di apparecchi per il gioco online non autorizzati, i cosiddetti “totem”. Con l’ordinanza n. 1782/2026 della Sezione Tributaria (presidente Tania Hmeljak, relatore Roberto Succio), pubblicata il 26 gennaio, e anticipata su queste pagine, la Suprema Corte ha confermato la legittimità della pretesa tributaria basata sull’imposta unica ex art. 1, comma 646, lett. b), della legge 190/2014, ribadendo l’irrilevanza, in questo caso, della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025.
Il contribuente aveva contestato due accertamenti: uno per l’imposta sui giochi da parte dei Monopoli, l’altro per IRPEF emesso dall’Agenzia delle Entrate, per un totale di oltre 315 mila euro tra imposte e sanzioni. Entrambe le amministrazioni finanziarie avevano rilevato che presso l’esercizio dell’interessato erano stati installati dispositivi in grado di raccogliere scommesse online in violazione delle norme vigenti.
Già nei gradi di merito, i giudici tributari avevano confermato la legittimità degli avvisi. La Cassazione ha ora respinto anche il ricorso per legittimità, giudicandolo inammissibile sotto più profili. In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che la norma invocata – l’art. 1, comma 646, lett. b) della legge 190/2014 – si riferisce in modo specifico e puntuale a “qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale”, in particolare i cosiddetti “totem” utilizzati per l’accesso esclusivo a giochi online.
Secondo la Corte, questa norma non presenta le criticità dichiarate incostituzionali dalla Consulta nella sentenza 104/2025, che riguardava invece il più generico divieto di mettere a disposizione “qualsiasi apparecchiatura” capace di connettersi a internet, senza distinguere tra usi legali e illegali. I “totem” oggetto della controversia, al contrario, erano funzionali esclusivamente al gioco online illecito, e dunque rientrano pienamente nella previsione della legge del 2014.
La Corte ha inoltre ricordato che la stessa norma prevede la possibilità per il contribuente di dimostrare, con documentazione, il reale periodo di utilizzo degli apparecchi, a tutela del principio costituzionale di capacità contributiva. Nessuna violazione di legge è stata dunque ravvisata dai giudici, che hanno ritenuto la pretesa tributaria fondata sia sul piano normativo che su quello fattuale.







