La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del dicembre scorso, ha respinto il ricorso presentato da una società titolare di un esercizio pubblico, confermando la sanzione amministrativa di 5.000 euro e la confisca di un apparecchio da gioco privo di nulla osta per la messa in esercizio. Il dispositivo, riconducibile alla categoria degli apparecchi di puro intrattenimento privi di vincita in denaro, è stato rinvenuto nel corso di un controllo all’interno di un bar e risultava sprovvisto del codice identificativo obbligatorio, elemento richiesto dalla normativa di settore per garantire tracciabilità e conformità tecnica e nulla osta.
In primo grado, il Tribunale di Padova aveva già rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, rilevando la legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater), del TULPS. L’apparecchio, pur basato esclusivamente sull’abilità fisica o mentale del giocatore e privo di premi in denaro, presentava un costo partita superiore a 50 centesimi e non risultava conforme ai requisiti di legge, tra cui l’identificabilità del dispositivo tramite targhetta inalterabile.
Nel giudizio di appello, la difesa della società ha sostenuto, tra le varie censure, la non applicabilità della sanzione più grave prevista dalla nuova lett. f-quater), ritenendo applicabile la precedente lett. c), meno afflittiva. Inoltre, ha invocato l’illegittimità della delega con cui il funzionario aveva adottato l’ordinanza, contestando la competenza in capo al sottoscrittore del provvedimento.
La Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive. In merito alla prima doglianza, ha chiarito che l’introduzione della nuova fattispecie normativa con il D.L. n. 4/2019 ha determinato un effetto di abrogazione tacita della lettera c), per le ipotesi in cui l’apparecchio non sia conforme ai requisiti tecnici. La disposizione della lettera f-quater), infatti, risulta più ampia nella tipicità, contempla condotte ulteriori (come la produzione) e prevede un trattamento sanzionatorio aggravato, ritenuto proporzionato in considerazione del maggiore disvalore della condotta.
Quanto alla seconda censura, relativa alla presunta incompetenza del funzionario, la Corte ha riconosciuto la validità della delega conferita dal dirigente responsabile ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ritenendo legittimo l’operato del delegato nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, tra cui rientra anche l’adozione dell’ordinanza ingiunzione.
Infine, la Corte ha escluso la violazione della Direttiva europea sui Servizi, rilevando che l’obbligo di conformità tecnica e tracciabilità degli apparecchi anche di gioco lecito trova giustificazione in esigenze imperative di interesse generale, quali la tutela della salute dei consumatori e la prevenzione della ludopatia, specie nei confronti dei minori. Tali esigenze, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, possono legittimare misure nazionali restrittive purché proporzionate e giustificate, come nel caso di specie.
Con il rigetto dell’appello, la Corte ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio e ha disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto in caso di soccombenza in appello.
In direzione parzialmente opposta rispetto alla pronuncia della Corte d’Appello di Venezia si colloca l’ordinanza n. 31603 del 3 dicembre 2025 della Corte di Cassazione (Sez. II civile), che ha affrontato una fattispecie simile con approccio orientato alla tutela della libertà di stabilimento nel contesto del diritto dell’Unione Europea.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva irrogato una sanzione per la collocazione in un pubblico esercizio di due apparecchi da intrattenimento privi di nulla osta alla messa in esercizio. Tuttavia, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano escluso la necessità di tale adempimento per apparecchi privi di vincita in denaro, qualificati come dispositivi di puro intrattenimento.
La Cassazione ha confermato tale impostazione, affermando che l’obbligo di nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388/2000 (come modificato dall’art. 22 della legge n. 289/2002) costituisce un ostacolo sproporzionato e non giustificato alla libertà di stabilimento, in assenza di un concreto motivo imperativo di interesse generale. Trattandosi di apparecchi leciti, non idonei a generare vincite o a riprodurre giochi d’azzardo, è sufficiente – secondo la Corte – il controllo esercitato in fase di produzione e distribuzione per verificarne la conformità tecnica.
Diversamente, ha chiarito la Cassazione, sono legittimi i controlli successivi all’immissione nel mercato, purché fondati su ragioni effettive di tutela della salute pubblica e dell’ordine pubblico, come il rischio di manomissione degli apparecchi per trasformarli in dispositivi da gioco d’azzardo. In tale ottica, eventuali misure restrittive devono essere proporzionate, necessarie e non discriminatorie, in linea con la Direttiva Servizi e con i principi del diritto eurounitario. nb







