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Cassazione: in casi d’urgenza legittimo l’accesso ai PC nei centri scommesse senza decreto preventivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2218 del 2026, ha stabilito un importante principio riguardante i poteri di ispezione della polizia giudiziaria all’interno delle agenzie di scommesse. La pronuncia chiarisce i limiti di utilizzabilità dei dati estratti dai dispositivi informatici durante i controlli volti a contrastare l’esercizio abusivo di gioco e scommesse sportive.

La vicenda nasce da un’attività di iniziativa della polizia giudiziaria e di funzionari dell’Amministrazione finanziaria presso un esercizio pubblico adibito alla raccolta di scommesse situato a Napoli. Durante l’ispezione amministrativa, finalizzata alla verifica della puntuale applicazione delle disposizioni in materia di scommesse sportive, gli operanti hanno individuato un personal computer all’interno di un locale in uso al ricorrente.

Senza una preventiva autorizzazione del giudice, gli operanti hanno effettuato l’accesso ai dati del dispositivo, rilevando dalla cronologia del browser ripetuti collegamenti a piattaforme di scommesse estere. Attraverso le credenziali memorizzate, è stata accertata l’esecuzione di un numero elevato di transazioni. All’esito dell’operazione, i dati sono stati copiati e sono stati sequestrati contanti, assegni e documentazione manoscritta.

Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava sull’illegittimità dell’acquisizione dei dati informatici in assenza di un decreto di ispezione dell’autorità giudiziaria. Secondo la tesi difensiva:

  • L’accesso ai dati senza un atto motivato violerebbe l’art. 15 della Costituzione.
  • La giurisprudenza europea imporrebbe che l’accesso ai dati digitali sia subordinato al controllo preventivo di un giudice o di un organo indipendente.
  • La mancanza di tale vaglio determinerebbe l’inutilizzabilità delle prove raccolte.

I giudici della Terza Sezione Penale hanno rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base dei seguenti punti:

  1. Poteri urgenti (Art. 354 c.p.p.): la polizia giudiziaria, per motivi di urgenza e per evitare l’alterazione o la dispersione dei dati, può accedere a sistemi informatici ed estrarne copia prima dell’intervento del pubblico ministero.
  2. Deroga ai principi UE: la normativa eurounitaria non osta all’accesso ai dati se la normativa nazionale prevede un controllo preventivo, salvo nei “casi di urgenza debitamente comprovati”.
  3. Controllo giurisdizionale: anche in assenza di autorizzazione preventiva, la legittimità dell’atto è garantita dalla possibilità di un controllo successivo e indipendente in tempi brevi, come avviene con il riesame del sequestro.
  4. Pertinenza dell’ispezione: nel settore dei giochi, l’accesso è stato ritenuto corretto poiché limitato a quanto appariva necessario per la verifica della regolarità dell’attività, concentrandosi sui siti di natura sospetta rilevati dalla cronologia.

La sentenza conferma che, nei controlli volti a reprimere l’esercizio abusivo di scommesse, la polizia può intervenire d’iniziativa sui computer aziendali se vi è il rischio di perdere le prove dell’illecito. La piena utilizzabilità dei dati acquisiti è subordinata alla sussistenza dell’urgenza e alla successiva convalida giudiziaria.

In merito alla richiesta di dissequestro di 400,00 euro, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale, rilevando che tale somma non era oggetto del provvedimento impugnato e che il ricorrente potrà eventualmente richiederne la restituzione con un’autonoma istanza.

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