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Slot e iscrizione a registro RIES: il Consiglio di Stato conferma la linea dura sui requisiti

Il possesso effettivo e tempestivo dei requisiti autorizzatori non è una formalità, ma il presupposto essenziale per operare nel settore del gioco pubblico. Lo ribadisce con chiarezza una sentenza del Consiglio di Stato, depositata nel 2026, che respinge l’appello proposto contro la cancellazione dal Registro degli operatori (RIES) di un esercente attivo nella raccolta del gioco tramite apparecchi AWP.

I giudici di Palazzo Spada confermano integralmente la decisione del TAR Lazio, ritenendo legittimo il provvedimento adottato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, a seguito di una verifica ispettiva, aveva disposto la cancellazione dell’operatore dall’elenco per l’assenza di un requisito essenziale: la licenza prevista dall’articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La vicenda prende avvio nel settembre 2020, quando un controllo a campione fa emergere che gli apparecchi presenti nell’esercizio commerciale risultano installati in assenza della necessaria autorizzazione. L’operatore, a fronte della contestazione, produce documentazione ritenuta insufficiente e comunque non idonea a dimostrare il possesso del titolo richiesto. Da qui l’avvio del procedimento di sospensione e, successivamente, la cancellazione dal RIES, fondata anche sul contenuto delle autocertificazioni presentate per l’iscrizione telematica.

Nel ricorso, l’appellante aveva invocato il principio dell’affidamento, sostenendo di essersi basato sull’operato di un consulente e sull’esistenza di altri titoli autorizzativi che avrebbero potuto supplire alla mancanza della licenza ex articolo 86 TULPS. Una linea difensiva che il Consiglio di Stato respinge in modo netto.

Secondo i giudici, l’affidamento giuridicamente rilevante è solo quello che trae origine dal comportamento dell’amministrazione e non può essere esteso a errori o omissioni imputabili a soggetti terzi, come consulenti o intermediari scelti dall’operatore. In una materia come quella del gioco pubblico, caratterizzata da finalità di ordine pubblico e di tutela della salute, l’onere di verificare il rispetto dei requisiti ricade integralmente sul soggetto che intende esercitare l’attività.

La sentenza chiarisce inoltre un punto centrale: il possesso dei titoli autorizzativi deve sussistere al momento dell’iscrizione e non può essere sanato ex post. La richiesta delle autorizzazioni successivamente all’avvio del procedimento di sospensione non è sufficiente a rimediare alla carenza originaria, né consente una valutazione retroattiva favorevole all’operatore.

Nel motivare la decisione, il Consiglio di Stato richiama il duplice livello di controllo che caratterizza la raccolta del gioco lecito: da un lato l’autorizzazione di pubblica sicurezza, finalizzata al contrasto dei fenomeni criminali, dall’altro la segnalazione certificata di inizio attività, che risponde anche a esigenze di tutela del consumatore e di prevenzione del gioco patologico. Entrambi i requisiti devono coesistere e sono oggetto di verifica rigorosa da parte dell’amministrazione.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda il rapporto fiduciario tra ADM e operatore. La cancellazione dal RIES viene qualificata come conseguenza non solo della mancanza del requisito, ma anche della dichiarazione non veritiera resa in sede di autocertificazione. Un elemento che incrina irrimediabilmente il rapporto di fiducia su cui si fonda l’accesso a un’attività fortemente regolata e svolta in un contesto di concessione pubblica.

Redazione Jamma
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