La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati contro un’ordinanza del Tribunale che aveva confermato un sequestro preventivo di natura impeditiva disposto nei confronti della strumentazione utilizzata per la raccolta del gioco del Lotto, del “10eLotto” e delle scommesse sportive all’interno di un punto di vendita autorizzato.
Il procedimento trae origine da un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro delle apparecchiature meccaniche e informatiche ritenute funzionali alla commissione del reato di riciclaggio aggravato, contestato per fatti risalenti ai mesi di settembre e ottobre 2022. Secondo l’impostazione accusatoria, presso l’esercizio sarebbero state effettuate plurime giocate per conto di soggetti terzi, con somme ritenute di provenienza delittuosa, al fine di ostacolarne l’identificazione attraverso il circuito del gioco legale.
Il Tribunale aveva rigettato le richieste di riesame, ritenendo sussistenti sia il fumus del reato sia il periculum in mora, valorizzando una serie di elementi investigativi, tra cui conversazioni intercettate, anomalie nei flussi di gioco e nella ripetizione delle giocate, nonché la presenza di forme di contabilità ritenute non ufficiali.
Con i ricorsi per Cassazione venivano dedotte, tra l’altro, violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all’utilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di un’ispezione amministrativa, alla qualificazione giuridica della condotta, alla sussistenza del fumus commissi delicti e alla motivazione sul pericolo di reiterazione del reato. Veniva inoltre contestata la riconducibilità delle operazioni di gioco alla fattispecie di riciclaggio, richiamando la disciplina del Lotto e il ruolo meramente esecutivo del punto di raccolta.
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso in parte generici e in parte manifestamente infondati. In particolare, è stato chiarito che il reato contestato riguarda il riciclaggio aggravato e non l’autoriciclaggio, e che l’impiego di somme di provenienza illecita nel gioco e nelle scommesse è idoneo, in astratto, a integrare la fattispecie di riciclaggio quando la condotta è posta in essere da soggetti estranei al reato presupposto.
Quanto al sequestro preventivo impeditivo, la Corte ha ribadito che il giudizio sul fumus deve limitarsi alla verifica della compatibilità tra i fatti contestati e la fattispecie astratta, senza anticipazioni sul merito, e che il periculum in mora può ritenersi sussistente quando la disponibilità dei beni sequestrati risulti strumentale all’agevolazione di ulteriori condotte analoghe. Nel caso esaminato, la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta concreta, attuale e non apparente, anche in considerazione del ruolo funzionale della strumentazione sequestrata nella raccolta delle giocate.
Alla luce di tali valutazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.







