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Sala giochi, il Tar sospende la chiusura immediata dell’attività e fissa l’udienza di merito

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto l’istanza cautelare presentata contro i provvedimenti di chiusura immediata di una sala giochi e delle attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande. Con ordinanza depositata il 15 gennaio 2026, i giudici hanno disposto la sospensione delle ordinanze comunali che imponevano la cessazione “ad horas” dell’attività.

Il ricorso era stato proposto a seguito di una serie di atti amministrativi che avevano avviato e poi concluso il procedimento di chiusura dell’esercizio, includendo anche provvedimenti relativi alla sospensione di una richiesta di sanatoria edilizia e alla dichiarazione di irricevibilità di una segnalazione certificata di inizio attività. Al centro della controversia vi sono profili urbanistici, ambientali e autorizzativi legati alla destinazione d’uso dell’immobile e alla compatibilità dell’attività svolta.

Il Tar ha ritenuto sussistente il periculum in mora, evidenziando il rischio di effetti irreversibili derivanti dalla cessazione immediata dell’attività imprenditoriale. In un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, la chiusura avrebbe infatti potuto determinare un pregiudizio grave e difficilmente reversibile per l’impresa, prima ancora della definizione del giudizio di merito.

Nel motivare la decisione, il collegio ha inoltre tenuto conto delle circostanze sopravvenute rappresentate dalla parte ricorrente. In particolare, sono state acquisite valutazioni tecniche dell’agenzia regionale per la protezione ambientale sulla compatibilità dell’attività con i limiti di legge a tutela della salute, nonché un parere favorevole in materia di compatibilità elettromagnetica connesso al cambio di destinazione d’uso dell’immobile.

Rilevante, secondo i giudici, è anche la pendenza di procedimenti di regolarizzazione già avviati, tra cui un’istanza di permesso di costruire in sanatoria e una domanda di nulla osta per l’insediamento produttivo presentata all’ente consortile competente. Tali elementi hanno contribuito a rafforzare la necessità di una tutela cautelare interinale, in attesa della definizione completa del quadro amministrativo.

Alla luce della complessità delle questioni fattuali e giuridiche, il Tar ha disposto la sospensione delle ordinanze impugnate e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito nel novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

L’ordinanza conferma l’attenzione della giurisprudenza amministrativa verso il principio di proporzionalità e il bilanciamento degli interessi, soprattutto quando i provvedimenti impugnati incidono in modo diretto e immediato sulla continuità di un’attività economica.

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